Per le pratiche edilizie vige il principio della massima trasparenza, di Fabio Cusano

Con sentenza 28 giugno 2023, n. 3897, il TAR Napoli, sez. VIII, ha ribadito che per le pratiche edilizie vige il principio della massima trasparenza, in quanto i titoli edilizi sono atti soggetti a pubblicazione. Infatti, i titoli edilizi e i relativi atti erano già oggetto di pubblicazione nella vigenza della L. 17/08/1942, n. 1150 (Legge urbanistica). In particolare, l’art. 31, L. 1150/1942 prevedeva la completa ostensibilità dei titoli edilizi e della relativa documentazione. Tale previsione è stata poi confermata dall’art. 20, comma 6, del D.P.R. 380/2001, che prevede la pubblicazione all’albo pretorio del permesso di costruire. Inoltre, ha sancito che in tema di accesso civico, con riguardo alle relazioni tecniche, planimetrie, sezioni e tabelle di dimensionamento dei titoli edilizi, non può configurarsi alcuna lesione di interessi economici e commerciali dei destinatari, né quanto alla tutela del diritto d’autore o a segreti commerciali, trattandosi di mere rappresentazioni grafiche ed elaborati utili a trasporre sul piano reale e delineare l’oggetto, la localizzazione e gli sviluppo planimetrici dell’attività edilizia realizzata.

Il ricorrente deduce che presentava istanza di accesso civico per la visione degli atti relativi a due permessi di costruire della cui esistenza veniva a conoscenza attraverso l’avviso pubblico previsto dall’art. 20, comma 6 del D.P.R. n. 380/2001; dopo un’interlocuzione con l’amministrazione, gli veniva negato l’accesso sulla scorta di una serie di motivazioni quali la natura endoprocedimentale degli atti richiesti, la sussistenza di un possibile pregiudizio concreto alla tutela di dati personali, nonché, la presenza di interessi economici e commerciali tra cui la proprietà intellettuale (ciò, con specifico riferimento agli elaborati progettuali).

Il ricorrente ha, pertanto, intrapreso la presente azione volta all’annullamento del provvedimento espresso di diniego adottato dal Comune con conseguente accertamento del suo diritto ad accedere alla documentazione richiesta.

A sostegno del gravame deduce la violazione della normativa in materia di accesso civico (artt. 5 e 5bis del decreto legislativo n. 33/2013).

Ad avviso del TAR, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

La giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Napoli, n. 5937/2022) ha chiarito che l’art. 5 del d.lg. n. 33/2013 “garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al di fuori degli obblighi di pubblicazione previsti dallo stesso decreto. L’esercizio del diritto – dichiaratamente funzionale a favorire il controllo diffuso sull’operato delle amministrazioni pubbliche ed a promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico – non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ed è subordinato alla sola tutela degli interessi giuridicamente rilevanti identificati dal successivo articolo 5-bis” (Tar Toscana, sez. III, sent. 896/2021).

Nella fattispecie, come in casi analoghi esaminati dalla giurisprudenza, con specifico riferimento al diritto alla riservatezza non vi è alcun motivo di presumere che, in concreto, la pratica edilizia in questione contenga dati personali che non siano già conosciuti (cfr. Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. 382/2022).

In linea di principio va poi osservato, in accordo con le citate pronunce, che per le pratiche edilizie vige il principio della massima trasparenza, in quanto i titoli edilizi sono atti soggetti a pubblicazione (i titoli edilizi e i relativi atti erano oggetto di pubblicazione nella vigenza della l. 1150/42 così come modificata dalla l. 765/67.

L’art. 31 l. 1150/42 prevedeva la completa ostensibilità dei titoli edilizi e della relativa documentazione. Tale previsione è stata confermata dall’art. 20, comma 6, D.P.R. n. 380/01 che prevede la pubblicazione all’albo pretorio del permesso di costruire).

Non emerge, inoltre, in alcun modo che l’accesso agli atti che hanno condotto al rilascio dei titoli edilizi possa recare un pregiudizio concreto a “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale” (cfr. lettera c) del comma 2, dell’art. 5 bis del d.lg. n. 33/2013).

In particolare, con riguardo alle relazioni tecniche, planimetrie, sezioni e tabelle di dimensionamento di ciascuno dei titoli edilizi rilasciati, non può configurarsi alcuna lesione di interessi economici e commerciali dei destinatari, né quanto alla tutela del diritto d’autore o a segreti commerciali, trattandosi di mere rappresentazioni grafiche ed elaborati utili a trasporre sul piano reale e delineare l’oggetto, la localizzazione e gli sviluppi planimetrici dell’attività edilizia realizzata (TAR Lombardia, Brescia, II 14 febbraio 2022 n. 136).

In conclusione, il TAR ha affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso ai documenti di cui all’istanza di accesso civico e, conseguentemente, ha annullato il provvedimento impugnato.