Il Consiglio di Stato dice si al PRG di Roma

di 15 Luglio 2010 Giurisprudenza

Il CDS nelle decisioni qui riportate salva la perequazione di secondo livello riconoscendo fondatezza giuridica all’istituto del "contributo straordinario"scaturente dalla maggiore potenzialità edificatoria della aree rispetto al quantum previsto genralmente dal piano. In altre parole, la previsione della cessione al Comune di una quota di edificabilità viene introdotta  de futuro , in stretta correlazione con la previsione di una quota di edificabilità aggiuntiva di cui il proprietario potrà fuire consentendo alla cessione di parte di essa, analogamente il proprietario del suolo potrà fruire di ulteriore edificabilità corrispondendo un contributo straordinario predeterminato ex ante. In altre parole, è un criterio di progressività quello che ispira la previsione, a maggiore metri cubi corrisponde una maggiore contribuzione.

Il Consiglio di Stato nella decisione che qui si riporta affronta anche l tema dell’ interesse strumentale (o indiretto) analizzandone le differenze con l’interesse  (diretto) attuale e concreto ad agire in giudizio. In altre parole l’interesse strumentale consente l’azione quando questo è in grado di estendere la pretesa del ricorrente anche al fatto futuro dell’amministrazione, rinvenendo nella riedizione del potere la soddisfazione della propria pretesa attraverso un altro e diverso iter procedimentale. Il titolare dell’interesse strumentale deve astrattamente essere in grado di conseguire un risultato utile dalla riedizione del potere cosi da attribuire rilevanza all’interesse stesso. Il ricorrente, proprietario di terreni non incisi dal nuovo PRG giacchè quest’ultimo “non introduce alcun elemento modificativo della norma urbanistica (previgente, nda) valevole in loco” è titolare di un interesse strumentale non legittimante. Occorre uno stretto legame tra l’utilità che si vuole conseguire e la legittimazione del soggetto ricorrente al fine di evitare che partecipino al giudizio titolari di interessi di mero fatto, privi cioè di chances di soddisfazione derivante dalla demolizione del provvedimento.

 

 COMMENTO PROF. URBANI

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