il TAR Milano nella sentenza riportata, a proposito della VAS rileva come " l’autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all’autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti – anche indiretti – da parte dell’autorità procedente"
Riportiamo una recentissima decisione del Consiglio di Stato (133/2011) sul rapporto fra soggetti(autorità procedente e autorità competente) nella gestione dell’iter procedurale della Vas in accoglimento del ricorso in appello presentato dalla Regione Lombardia



