Cassazione: il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile. Sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco

di 28 Gennaio 2020 Giurisprudenza, Rivista

“Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, ai sensi dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ., il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco (ex plurimis, Cass. 12580 del 18/05/2017; Cass. 12/05/2017, n. 11970)”.

Lo ha ricordato la seconda sezione della Cassazione civile nella ordinanza n.32441/2019.

In questa ordinanza, pubblicata l’11 dicembre scorso, la suprema Corte ha precisato che “Il regolamento condominiale può invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 cod. civ. è derogabile”.

“Nel caso di specie, in cui regolamento condominiale che vieta il distacco è preesistente all’entrata in vigore dell’art. 1118, quarto comma, cod. civ., la norma sopravvenuta incide, e non potrebbe essere altrimenti, sull’efficacia della clausola contrattuale, che viene meno”, ha concluso la Cassazione.

Cassazione-ordinanza-_2019-12-11_n.3244