Cassazione Civile: l’indennizzo per danni da realizzazione di oo.pp. si limita al danno emergente

di 3 Marzo 2010 Lavori Pubblici

Pubblichiamo la sentenza della Cassazione Civile n.18226 del 2008 con nota dell’avv. Gianmarco Poli.

La Suprema Corte rinviene nel principio solidaristico-distributivo il fondamento per l’indennizzabilità da costruzione di opera pubblica ex art. 46 l. 2359/1865. Il quantum indennitario va caricato sull’intera collettività giacchè correlato all’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera  ovvero all’esposizione agli effetti anche indiretti della stessa che possono essere tali da incidere oltre la normale tollerabilità il cd. contenuto minimo essenziale del diritto di proprietà, soglia al di là della quale il diritto si riduce ad un mero nomen iuris.