Abusi edilizi: il rilascio della sanatoria non estingue l’illecito penale – Corte di Cass. Sez. III Penale, 28 gennaio 2019, n. 3976 – a cura di Lorenzo De Poli

Nella sentenza in commento la Sezione Terza penale della Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il rilascio del permesso in sanatoria non produce effetti estintivi sull’illecito penale, se le opere abusive, ancorché sanate, risultino comunque in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti nella zona.  Il provvedimento di sanatoria consente l’esclusione della responsabilità penale solo se le opere sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della domanda.

Nella vicenda in esame viene contestata all’imputato di avere realizzato un pergolato, in assenza di titolo autorizzativo e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L’attività veniva effettuata senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione di un tecnico abilitato e per dipiù, in assenza di denuncia allo sportello unico e della prescritta autorizzazione alla realizzazione di opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

A tal proposito, la Suprema Corte  ricorda che, «in tema di reati paesaggistici, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l’accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’applicazione del cosiddetto condono ambientale».

Lorenzo De Poli

Cass.n.3976:2019

Abusi edilizi- il rilascio della sanatoria non estingue l’illecito penale