Vademecum per il PTPR approvato dalla Regione Lazio
di Daniele Iacovone – Roma 30 giugno 2020
Il “Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)” della Regione Lazio è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020, allo stato il piano esplica tutti i suoi effetti giuridici, tecnici e amministrativi[1].
Il PTPR, dalla data di entrata in vigore, ha sostituto definitivamente sia i Piani Territoriali Paesistici approvati con legge del 1998 (n. 29 PTP), sia le misure di salvaguardia espresse dal PTPR adottato e pubblicato dal 13.02.2008.
Il medesimo giorno della pubblicazione sul BUR dell’approvazione del piano paesaggistico sono state assunte, sempre su argomenti di stretta attinenza con il PTPR, due distinte deliberazioni dalla Giunta Regionale:
- la n. 49 del 13 febbraio 2020[2] che costituisce l’adozione di una variante del PTPR approvato di rettifica ed ampliamento dei beni paesaggistici di nuova individuazione proposti in sede approvativa, ad integrazione del PTPR, ma non pubblicati a norma di legge;
- la n. 50 del 13.02.2020 che propone al Consiglio Regionale[3] l’approvazione di un nuovo testo delle Norme del PTPR sostitutivo delle Norme del PTPR approvate e pubblicate.
La redazione del nuovo testo normativo trae origine dalla stessa deliberazione del Consiglio Regionale 5/2019 di approvazione de PTPR che, fra l’altro, ha dato mandato alla Giunta Regionale di avviare il tentativo di concludere il processo di co-pianificazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo (MIBACT), tramite la sottoscrizione dell’Accordo sul PTPR così come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, la cui Intesa (preliminare all’Accordo), ai sensi degli articoli 133, 135, comma 1, 143, comma 2, e 156, comma 3, era stata sottoscritta il data 16.12.2015.
La motivazione della proposta di ulteriore delibera consiliare è finalizzata al superamento del contenuto delle Norme approvate per la parte non condivisa dal MIBACT, in quanto il testo scaturito dall’Intesa è stato modificato e parzialmente disatteso dal Consiglio Regionale in sede di approvazione del PTPR modificando il contenuto di alcuni degli articoli precedentemente concordati con il MIBACT.
In data 12.03.2020 è stata emanata dalla Direzione Regionale competente in materia di paesaggio la Circolare n. 0220576, inviata a tutti gli enti con subdelega della materia (Comuni), con cui si afferma che “per tutte le istanze di autorizzazione paesaggistica protocollate entro la data del 13 febbraio 2020, le disposizioni applicabili ai fini della definizione e conclusione dei relativi procedimenti saranno quelle contenute nei PTP e nel PTPR nella versione adottata.”, con un interpretazione non coerente con le disposizioni di legge relativamente agli effetti giuridici del piano paesaggistico approvato.
In data 17 aprile 2020 il PTPR è stato impugnato dal MIBACT per annullamento, previa sospensiva dell’atto, con il ricorso davanti alla Corte Costituzionale[4] con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020 su proposta del Ministro alla Cultura contro il Presidente Giunta Regionale e il Presidente del Consilio Regionale del Lazio.
I principali motivi riguardano il conflitto di attribuzione per violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, s) e 118 della Costituzione e l’inosservanza all’obbligo della pianificazione congiunta fra Regione e Stato prevista da Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Il ricorso parte dal presupposto “della non spettanza alla Regione Lazio dei poteri ivi esercitati” cioè dell’approvazione del piano, in quanto la Regione ha violato gli impegni di co-pianificazione assunti nei confronti del Ministero dei Beni e le Attività culturali, ai sensi degli articoli 133, 135, comma 1, 143, comma 2, e 156, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice), ed inoltre afferma che il PTPR risulta improntato sia verso “un generale abbassamento dei livelli di tutela” sia per il “concreto rischio della lesione di interessi costituzionali primari, ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione.”
La ricostruzione, pur puntuale, dello stato di fatto del ricorso omette di rilevare alcuni passaggi indispensabili per comprendere compiutamente il comportamento della Regione e l’attività svolta che, partendo da precisi presupposti di legge indicati nel medesimo Codice, ma in contrasto con quanto asserito dal Ministero, determina le seguenti affermazioni:
- a) è spettanza della Regione Lazio l’approvazione del piano paesaggistico;
- b) la Regione Lazio ha la facoltà, e non l’obbligo, di stipulare intese e/o accordi per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e adeguamento dei piani paesaggistici ai contenuti del Codice, in quanto ha espressamente deciso l’applicazione della fattispecie prevista dall’articolo 156 del Codice.
Ebbene per ciò che riguarda il punto a) va rilevato che detta attribuzione è stata trasferita, e non delegata, dallo Stato alle Regioni con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 recante “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici”, primo provvedimento a seguito della costituzione delle Regioni in particolare all’art.1 ultimo comma stabilisce che il trasferimento riguarda anche: “la redazione e l’approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all’art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497”, oltre che “l’approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall’art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni”, sempre all’articolo1 comma 2 lettera a).
Il trasferimento è stato avvalorato e riaffermato dalla Legge 431 del 1985 (cd Galasso) all’articolo 1 bis prevede che “le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.”, dispone al comma 2 le clausole inibitorie e sostitutive: “Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli artt. 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616.”
Per il punto b) sull’elaborazione in co-pianificazione del piano paesaggistico la Regione ha inteso adottare ed approvare il PTPR con specifico riferimento all’applicazione proprio del Codice che prevede e disciplina i casi delle Regioni con piani vigenti per i quali si prevede la verifica e l’adeguamento ai contenuti del Codice tramite l’applicazione facoltativa, e non obbligatoria, della elaborazione congiunta del piano paesaggistico, sempre tramite il doppio passaggio dell’Intesa e dell’Accordo con il MIBACT, disciplinato in particolare nell’articolo 156 al comma 1 e 3[5].
La Regione Lazio si trova in tale fattispecie avendo sia i PTP già redatti e vigenti approvati con la legge 24 del 1999, sia avendo adottato il PTPR piano unico per l’intero territorio laziale entro la data stabilita dal Codice: “ottobre 2008” dal DLgs n° 157/2006, spostata al “31 dicembre 2009” dal DLgs 63 del 2008.
Peraltro l’articolo del Codice disciplina specificatamente il caso della Regione e, ben lungi dal prevedere l’esercizio dei poteri sostituivi da parte del Ministero o tanto meno inadempienze costituzionali, pone esclusivamente secondarie clausole limitative esplicitate dall’ultimo comma dell’articolo 156 del Codice: “Qualora l’intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l’accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 143”, il riferimento si riferisce alle forme di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Il ricorso all’applicazione dell’articolo 156 del Codice è previsto anche con legge regionale dalla LR 24 del 1998, modificata con LR 12/2006, in particolare all’articolo 36 quater, comma 1 quater, che dispone: “Nelle more dell’adeguamento della presente legge al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il primo PTPR è redatto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 156 del suddetto codice, tenendo conto anche delle nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal codice medesimo.” Al riguardo il MIBACT non ha mai sollevato rilievi o ricorsi costituzionali.
Intervenire vs attendere
La complessa manovra in corso ha comportato varie incertezze interpretative sugli effetti prodotti sia nell’attività ordinaria sia sulla futura applicazione del PTPR per quel che riguarda l’esito del giudizio della Corte Costituzionale.
L’unica cosa da evitare è l’immobile attesa della decisione della Corte che si pronunci assolvendo l’agnosticismo e risolvendo incertezze, ragioni e torti.
Per un più diretto impatto sulle questioni di criticità può tornare utile uno schematico vademecum delle possibili attività da svolgere per la messa in campo di ulteriori azioni che consentano di arrivare al giudizio con maggiore consapevolezza della posizione amministrativa e tecnica a tutt’oggi assunta dalla Regione eliminando i punti di debolezza e lavorando sui punti di forza del PTPR approvato:
- Procedimento di approvazione del PTPR;
L’accoglimento del Ricorso del MIBACT potrebbe portare all’annullamento parziale o totale del PTP.
Diventa, come detto, fondamentale conoscere e rivendicare la bontà dei procedimenti assunti con l’applicazione dell’articolo 156 del Codice (contenuto nel PTPR a partire dal provvedimento della prima adozione del PTPR nel 2007 e statuito con legge regionali sin da 2006 art. 36 quater comma1 quater della LR 24/1998) che prevede la facoltà di pervenire alla co-pianificazione (previa Intesa e Accordo) e non il suo obbligo.
Al riguardo risulta fondamentale la divulgazione della linea giuridica assunta nell’”Atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio del ricorso al ricorso del MIBACT” che deve essere utilizzata per illustrare e divulgare i contenuti dell’Atto e le ragioni di parte regionale poco conosciute dall’opinione pubblica, in buona sostanza risulta indispensabile manifestare la condivisione e la prevalente correttezza della posizione assunta con i provvedimenti per il PTPR.
- le Norme del PTPR:
Le Norme del PTPR si compongono di 70 articolo, il MIBACT ha contestato nel ricorso limitati commi di soli 14 articoli.
Ma alcune delle norme modificate dal Consiglio Regionale in sede di approvazione (in particolare 2 dei 14 articoli: il 65 ed il 66) risultano in palese violazione e contrasto con i contenuti del Codice in quanto non prevedono l’obbligatoria presenza del MIBACT nel procedimento di verifica del recepimento del PTPR nei piani regolatori comunali nel biennio successivo all’approvazione, e prescindono dalla modifica o meno dei residui commi degli altri 12 articoli contestati dal MIBACT che attengono però a scelte discrezionali operate dal Consiglio.
L’immobilismo su dette questioni genera l’automatica e passiva accettazione dell’annullamento del PTPR, per le parti osservate, per ragioni imprescindibili già di fatto acclarate e non interpretative o discrezionali.
Risulta pertanto necessaria l’immediata integrazione delle norme del PTPR in contrasto adeguandole alle prescrittive disposizioni minime inderogabili del Codice e omesse dal Testo approvato dal Consiglio Regionale: l’attività di modifica può trovare compimento o in fase di valutazione della proposta del MIBACT da parte del Consiglio o con modifica della legge regionale n. 24/1998.
- Reintegrazione delle Linee Guida del PTPR[6];
In sede di approvazione del PTPR sono stati pregiudizialmente eliminati dalle Norme alcuni Allegati che costituivano una parte rilevante dell’apparato conoscitivo e di indirizzo del PTPR pur presenti nell’originaria delibera di Giunta della proposta di approvazione al Consiglio sin dal 2015.
L’eliminazione configura un palese nocumento tecnico e scientifico del PTPR, che priva l’Amministrazione di utili riferimenti per orientare l’attuazione delle sue previsioni, con riguardo ai profili d’indirizzo e di valenza esclusivamente propositiva.
Risulta necessario ripristinare e reintegrare il PTPR con i contenuti delle Linee guida, da inserire anche nella Relazione piuttosto che nelle Norme (qualora la collocazione crei preoccupazioni di sorta).
Fra queste, di particolare interesse ed in attuazione della legge regionale 24 del 1998, risulta il quadro strategico di programmazione contenuto nelle Linee guida per la valorizzazione del paesaggio con l’indicazione di ambiti prioritari di intervento dei progetti per la conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione del paesaggio in ampie varietà di ambiti (paesaggio costiero e fluviale – art 57 delle Norme[7]; paesaggio periurbano – art. 57, paesaggio agrario e delle architetture rurali – art. 58[8], parchi archeologici e culturali – art. 59[9], percorsi e punti di vista panoramici – art. 50[10]).
Le strategie rappresentate spazialmente risultano utili anche per impostare la messa a punto della programmazione FERS della UE 2021/2027 in quanto elaborate con riferimento agli obiettivi in essa contenuti ed con riferimento a quelli indicati sin dal 2015 dall’ONU nell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile relativi ai 17 Goals (Sustainable Developpement Goals – SDGs), che in tal modo risulterebbero coerentemente inseriti in un piano territoriale adeguato e approvato.
Le Linee guida da reintegrare nel PTPR, nella Relazione o nelle Norme, attribuiscono al piano la qualificazione di indicazione, proposizione ed indirizzo delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio di possibile riferimento per gli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitana) utili ad innovare e qualificare le strategie dei propri ambiti amministrativi in una visione coordinata con lo scenario regionale, e suscettibile di dettagli e approfondimenti progettuali a livello comunale, nonché per l’accesso alle risorse europee, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, prevista dal Codice all’articolo 135.
- La circolare sulle autorizzazioni paesaggistiche
La circolare del 12.03.2020 indica che: “le disposizioni applicabili per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche pervenute presso gli enti (Comuni e Regione) sono quelle contenute nei PTP e nel PTPR nella versione adottata”. L’attuazione delle disposizioni contenute rischia di essere utilizzata per dimostrare la volontà, ingiustificata anche sotto il profilo della logica, di mantenere in essere i PTP previgenti ed il PTPR adottato anche dopo l’approvazione del PTPR.
Si renderebbe necessaria la formulazione di una nuova circolare di sospensione ed integrazione della precedente ma affermativa della totale vigenza del PTPR approvato, in tal modo la Regione, nel riconoscimento dell’incoerenza degli indirizzi emanati con le disposizioni di legge (articolo 143 comma 9 e 145 comma 3 del Codice), recupererebbe la propria “autorità ed autorevolezza”.
Il punto di equilibrio fra i poteri statale e regionale
In buona sostanza, escludendo i due articoli in contrasto con il Codice sopra indicati (artt. 65 e 66), il MIBACT osserva più o meno 12 commi di 12 articoli sui 70 delle Norme (articoli nn. 14, 16, 34, 35, 37, 38, 44, 52, 55, 62, 63, 64), nulla peraltro eccepisce sulla vexata quaestio del Centro storico di Roma, paventando un intollerabile “abbassamento dei livelli di tutela” con il “concreto rischio della lesione di interessi costituzionali primari, ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione.”.
Nel Ricorso si cita la sentenza della Corte citata dal MIBACT: sentenza 66/2018: “La disciplina statale volta a proteggere l’ambiente e il paesaggio viene quindi a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province (omissis) Essa richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un’attività pianificatoria estesa sull’intero territorio nazionale. In tal senso, l’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva di tale “materia obiettivo” non implica una preclusione assoluta all’intervento regionale, purché questo sia volto all’implementazione del valore ambientale e all’innalzamento dei suoi livelli di tutela‘
Ma tutto ciò, su cui si appoggia la critica all’operato della Regione Lazio, non è mai stato effettuato dal MIBACT il quale non si è mai dotato di quanto prescrive il Codice medesimo all’articolo 145 comma 1: “ La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.” già in precedenza assegnata allo stato sin dal DLgs.112/1998 art. 52 ribadito dall’art. 150 del DLgs.490/1999.
Tale “compito di rilievo nazionale” dettato dal Codice e tale “strategia nazionale di ampio raggio” invocata ed auspicata dalla Corte, presente fin dalla legge Galasso del 1985, non sono mai stati esercitati dal Ministero contravvenendo ad un proprio primario compito con la conseguenza che l’approvazione dei piani paesaggistici delle regioni, è avvenuta ed avviene senza un indirizzo che renda coerente sull’intero territorio nazionale l’azione di tutela prescritta dalla Costituzione.
Il MIBACT in assenza di propri indirizzi ha operato, rispetto ai piani paesaggistici delle regioni, caso per caso “navigando a vista”, in forma disomogenea e contrastante da regione a regione con differenti, per non dire enormi, divari sull’applicazione della tutela, ledendo il principio di leale cooperazione fra enti paritetici ammettendo ed approvando piani del paesaggio non omogenei e spesso privi dei requisiti e delle prescrizioni espressamente contenute nel Codice all’143, il riferimento riguarda i piani paesaggistici allo stato approvati[11] (alcuni con l’Accordo del MIBACT), applicando una discrezionalità differenziata della co-pianificazione e della tutela che disorienta i cittadini e perde punti di riferimento certi se non sono stati preliminarmente indicati e indirizzati dallo Stato.
Come si fa quindi a perseguire a livello costituzionale il Lazio per l’abbassamento dei livelli di tutela, già elevati all’interno del PTPR, se detta imputazione si riferisce ad un fattore soggettivo e non obiettivo della tutela, senza alcun riferimento ad una strategia istituzionale univocamente espressa e perseguita con finalità di indirizzo della pianificazione, come indicata dalla legge ma mai manifestata a livello ministeriale, lasciando al riguardo libero arbitrio alle decisioni regionali peraltro i rilievi del MIBACT sono all’esame del Consiglio regionale,
La Regione Lazio, a differenza delle altre con piano approvato, ha il territorio sottoposto a bene paesaggistico che supera il 68% della superficie regionale, al cui raggiungimento ha contribuito il PTPR che ha applicato in forma estensiva e diretta l’ampliamento dei beni paesaggistici presenti prima dell’adozione del PTPR medesimo e aggiuntivi rispetto ai decreti ed ai beni per legge della Galasso, tramite il ricorso l’art 134 comma 1 lettera c) del Codice, con un incremento di circa 750 km2 di nuovi beni paesaggistici, oltre il 7% delle aree precedentemente vincolate che in qualche caso si sovrappongono ed integrano i beni per legge della Galasso.
Sono individuati infatti beni di area vasta quali “aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie” per una estensione complessiva di circa 490 Km2, poco meno della metà di questi sono ricadenti nel Comune di Roma inserendo in particolare ulteriori misure di tutela su circa il 20% dell’estensione del territorio amministrativo, in tal modo garantendo la corona agricola di salvaguardia dell’area insediata a completamento dei livelli di protezione dei parchi e riserve già istituiti.
La Regione Lazio pertanto oltre a pianificare in modalità prescrittiva e correlata puntualmente ai relativi territori i beni paesaggistici ha individuato ed aggiunto tramite il PTPR nuovi beni paesaggistici oggettivamente estendendo i livelli di tutela.
Mentre le altre Regioni, con la sola eccezione della Sardegna il cui piano paesaggistico riguarda però una parte del territorio, si sono limitate a disciplinare il piano paesaggistico sui soli beni già preesistenti con limitatissime integrazioni e ricorrendo prevalentemente a disciplinare i così detti “ulteriori contesti” di cui all’art. 143, comma 1 lett. e), che non incidono in alcun modo con i livelli di tutela paesaggistica non presupponendo il rilascio di alcuna autorizzazione paesaggistica ma comportando una limitata efficacia di norma urbanistica indiretta, così come previsto per i piani territoriali. Il PTPR non ha indicato e disciplinato nessuna tipologia di “ulteriori contesti”.
Infine la Regione Lazio con il PTPR ha determinato la classificazione dei livelli di tutela del paesaggio[12] sull’intero territorio creando un’estesa suddivisione del territorio laziale premessa indispensabile per la concreta, generalizzata ed omogenea identificazione e valutazione dei valori presenti in Regione, con effetti di mero indirizzo territoriale per le parti non riconducibili ai beni paesaggistici.
[1] DLgs.42/2004 articolo 143 comma 9 “A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.”
[2]“Adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell’articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.lgs. n. 42/2004, inerente la rettifica e l’ampliamento dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019”, pubblicata sul BUR del Lazio del 20 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 23 della LR 24/1998 e che ai sensi dei commi 2 e 3 nei successivi 90 giorni “Durante il periodo di affissione chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al PTPR, direttamente al comune territorialmente competente”
[3] “Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). approvazione, ai fini dell’accordo di cui agli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, del documento «02.01 – norme PTPR – testo proposto per l’Accordo Regione/MIBACT», trasmesso dalla direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sostitutivo delle norme del PTPR come approvate dalla deliberazione di consiglio regionale 5/2019”; la proposta assume di deliberazione di Consiglio regionale assume il n. 42 del 17.02.2020.
[4]Ricorso 17 aprile 2020, n. 2-2020 – Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti n. 2-2020. Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Lazio e Consiglio regionale del Lazio. Pubblicato sul BUR del Lazio il 28.04.2020 n. 54 suppl.n.1
[5] [5]Art. 156. Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
- Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 7.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
- (…)
- Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell’adeguamento dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l’adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9. Qualora all’adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall’accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
[6] Allegati alle norme:
1) Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile che contengono la individuazione delle diverse tipologie di intervento ed i criteri di valutazione sulla compatibilità in relazione ai diversi ambiti di paesaggio. L’allegato ha natura di indirizzo.
2) Le visuali del Lazio Linee guida per la valorizzazione paesaggistica che contengono la individuazione di specifiche tipologie di percorso con le relative schede e indicazioni sulla attuazione della tutela. L’allegato ha natura di indirizzo.
3) Linee guida per la valorizzazione del paesaggio n. 13 tavole redatte sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:50.000 e Quadro sinottico con legenda. Contengono la individuazione di ambiti prioritari per l’attuazione di progetti di cui all’articolo 143 del Codice con riferimento agli strumenti di attuazione del PTPR, distinti per le diverse tipologie di ambito e relativo strumento di attuazione, indicandone le possibili misure incentivanti. L’allegato ha natura propositiva e di indirizzo.
4) Allegato S: Schede degli Ambiti di Semplificazione articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice. L’allegato S ha natura propositiva.
[7] In applicazione dell’articolo 31 bis della LR 24/1998
[8] In applicazione dell’articolo 31 bis.1 della LR 24/1998
[9] In applicazione dell’articolo 31 ter della LR 24/1998
[10] In applicazione dell’articolo 16 della LR 24/1998
[11] Regioni con piano paesaggistico approvato adeguato al Codice ed esteso all’intero territorio regionale, in ordine cronologico: la Prov. di Trento (2008), Toscana (2015), Puglia (2015), Piemonte (2017), Friuli Venezia Giulia (2018), Lazio (2020). Regioni con piano paesaggistico esteso su parte del territorio o parziale adeguamento al Codice, Sardegna 2006 (parte del territorio), Lombardia (2010) solo adeguamento normativo, Sicilia ha approvato una parte dei piani 5 (2010-2019) su 9 di ambito provinciale o parte; (Fonte sito MIBACT)
[12] Paesaggi: Il sistema del paesaggio naturale e seminaturale è costituito dai 3 tipologie di Paesaggio (naturale; naturale agrario, naturale di continuità)caratterizzati da un elevato valore di naturalità e semi naturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali; il sistema del paesaggio agrario è costituito da 3 tipologie di Paesaggi (agrario di rilevante valore; agrario di valore; agrario di continuità) caratterizzato dalla permanenza, vocazione e dall’effettivo uso agricolo; il sistema del paesaggio insediativo è costituito da 6 tipologie Paesaggi (Insediamento urbano, insediamento in evoluzione; insediamento storico diffuso; centro storico, parchi, ville e giardini storici; reti e infrastrutture) caratterizzati da processi di urbanizzazione e/o da insediamenti storico-culturali.