Tar Lazio e limiti al potere di autotutela: necessaria un’adeguata ponderazione degli interessi

di 15 Luglio 2008 Giurisprudenza

E’ illegittimo il provvedimento di annullamento di ufficio di un permesso di costruire adottato dopo un anno dal rilascio, senza specificare in quale modo la trasformazione edilizia avrebbe inciso negativamente sull’ambiente e sull’assetto urbanistico del territorio, e senza valutare l’affidamento ingenerato nei soggetti interessati.

Il Tar Lazio censura l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire emesso ai sensi dell’art. 21 nonies della legge sul provvedimento amministrativo n. 241 del 1990 in quanto l’Amministrazione procedente non ha adeguatamente motivato il proprio atto dando conto in esso della preminenza dell’interesse pubblico su quello dei destinatari e dei controinteressati. Il Legislatore come è noto non precisa i criteri secondo i quali l’interesse pubblico sia da valutare come prevalente, e pertanto costituire motivo di annullamento d’ufficio, ragione  per la quale è da ritenere che tale determinazione debba scaturire da una ponderazione, analiticamente motivata nei propri passaggi, degli interessi coinvolti . Nel caso qui in esame tale ponderazione non poteva essere ritenuta legittima stante l’assenza dell’ apporto partecipativo da parte dei soggetti interessati, da ritenersi oramai  principio cardine del procedimento amministrativo, e dalla insufficiente valutazione dell’affidamento ingenerato nel soggetto privato in relazione al considerevole lasso di tempo intercorso dal rilascio del permesso di costruire, lasso di tempo, ad avviso del giudice amministrativo, idoneo a far ritenere ragionevolmente stabili gli effetti del provvedimento stesso creando quindi un limite al potere di annullamento.

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