Sulla panoplia degli strumenti urbanistici ed i relativi limiti: sentenza TAR Puglia – Bari n.839/07

di 27 Aprile 2007 Urbanistica

1. non può ritenersi consentita l’approvazione di uno strumento programmatorio diverso e svincolato sia dai contenuti del "nuovo" programma pluriennale di attuazione, come delineati dall’art. 20 della legge statale n. 136 del 1999 (la cui approvazione però è subordinata alla disciplina regionale di adeguamento ivi prevista, ancora di là da venire), sia da quelli del "vecchio" programma pluriennale di attuazione, come già regolato dalla normativa statale e regionale. In altri termini, se è vero che l’attuazione delle previsioni del P.R.G. e la temporalizzazione dello sviluppo urbanistico delle varie zone implica un potere discrezionale dell’amministrazione comunale, nondimeno è indubitabile che quest’ultimo debba esercitarsi attraverso gli strumenti e con le procedure urbanistiche tipiche, e quindi con puntuale delimitazione dei limiti del potere discrezionale.

2. E’ illegittima la previsione di una "variante di salvaguardia" che contenga prescrizioni eccedenti l’ordinario scopo di una disciplina transitoria di salvaguardia, ossia la finalità di tutelare l’effettività delle modificazioni del regime dei suoli di nuova introduzione sino al momento della loro definitiva efficacia.

sentenza