Sulla decadenza del piano di lottizzazione di Fabio Cusano

TAR_NA_909_2023

Con la sentenza n. 909 dell’8 febbraio 2023, il TAR Napoli (sez. VIII) ha ribadito che la declaratoria di decadenza del piano di lottizzazione per la mancata esecuzione nel decennio, decorrente dalla stipula della convenzione, delle opere di urbanizzazione, ha natura vincolata, configurandosi come atto ricognitivo di un dato storico costituito dalla scadenza del termine di efficacia della convenzione con effetto automatico contemplato dalla legge. È irrilevante che la mancata attuazione del piano sia dovuta alla P.A. o al privato lottizzante.

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca della concessione edilizia e del successivo permesso in variante rilasciati dal Comune.

Ad avviso del TAR Napoli, il ricorso è infondato.

La società ricorrente contesta l’illegittimità del provvedimento con il quale il Comune ha revocato i titoli edilizi in precedenza rilasciati per la realizzazione di un complesso edilizio oggetto di un piano di lottizzazione e della accessoria convenzione urbanistica; il provvedimento gravato è fondato sulla decadenza del piano di lottizzazione e sulla violazione degli obblighi scaturenti dalla citata convenzione per mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel progetto.

La circostanza del mancato adempimento agli obblighi scaturenti dalla convenzione, con specifico riferimento alla costruzione delle opere di urbanizzazione, non è oggetto di contestazione da parte della società ricorrente che lamenta invece la violazione del dovere di correttezza che avrebbe dovuto improntare il comportamento della P.A., per non aver quest’ultima escusso la garanzia fideiussoria prestata contestualmente alla sottoscrizione della convenzione urbanistica; il ricorrente lamenta ancora che le somme prestate in garanzia avrebbero potuto essere utilizzate dal Comune per la realizzazione, appunto, delle necessarie opere di urbanizzazione.

Tuttavia, le doglianze non colgono nel segno.

La legittimità del provvedimento in esame con il quale l’Amministrazione resistente, preso atto della scadenza del piano e della mancata ottemperanza agli obblighi assunti dalla parte privata, ha ritirato i titoli edilizi il cui rilascio trovava presupposto, appunto, nel piano venuto a scadere, non è in alcun modo incisa dalla mancata escussione della garanzia fideiussoria.

Giova, in proposito, rimarcare che, per pacifica giurisprudenza, la declaratoria di decadenza del piano di lottizzazione per la mancata esecuzione nel decennio, decorrente dalla stipula della convenzione, delle opere di urbanizzazione, ha natura vincolata, configurandosi come atto ricognitivo di un dato storico costituito dalla scadenza del termine di efficacia della convenzione con effetto automatico contemplato dalla legge (Consiglio di Stato sez. IV, 27/04/2015, n.2109).

È stato, sul punto, osservato: “Nel sistema vigente il piano di lottizzazione ha durata decennale sicché, decorso infruttuosamente detto termine, lo strumento attuativo perde efficacia (Consiglio di Stato sez. IV 27 aprile 2015 n. 2109 che conferma TAR Sardegna, sez. II, n. 553 del 2013). È irrilevante ai fini delle conseguenze connesse alla scadenza del termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione la circostanza che la mancata attuazione del piano sia dovuta alla p.a. o al privato lottizzante (Consiglio di Stato sez. IV 27 aprile 2015 n. 2109 che conferma T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, n. 553/2013)” (cfr. TAR Sardegna, Sez. 2 – 18 gennaio 2017, n. 24).

Del resto, nel caso di specie, le disposizioni della convenzione urbanistica sottoscritta dall’Amministrazione e dalla parte privata contengono previsioni di segno conforme a quanto appena rilevato: l’art. 5 statuisce che “Il lottizzante si obbliga, per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, ad ultimare le opere di urbanizzazione primaria entro il termine di dieci anni dalla stipula della presente convenzione”, mentre l’art. 10 della stessa convenzione, in conformità al quadro normativo sopra delineato, statuisce che “il rilascio delle concessioni edilizie relative ai singoli edifici è comunque subordinato all’impegno di esecuzione delle stesse prima dell’ultimazione degli edifici”.

Dunque, in questo quadro, il ritiro dei titoli edilizi rilasciati in favore della parte privata si configura come conseguenza del venir meno dei presupposti fondanti la relativa adozione, senza che sia possibile ravvisare a carico della P.A. alcun onere di previa escussione della garanzia fideiussoria prestata dalla parte privata.

Conclusivamente, il TAR ha respinto il ricorso.