Sui diritti edificatori decide il piano

di 15 Maggio 2009 Giurisprudenza

"…nessuna posizione giuridicamente può essere riconosciuta a progetti di lottizzazione che, al momento della variazione del PRG, risultino ancora in itinere o in istruttoria ancorché da lungo tempo. É evidente che ciò non è assentibile, in ragione del fatto che, mentre la variante di PRG assume immediata efficacia, per contro non sussiste alcuna approvazione di atto giuridico che sia perciò assurto al rango di uno strumento urbanistico efficace (nella specie attuativo, ad iniziativa di parte privata, quale il piano di lottizzazione) e del quale debba in qualche modo tenersi conto´´.

E’ quanto stabilito dalla decisione n. 2418/2009 che nei  passaggi più significativi sottolinea che  ´´anche il pagamento di oneri di urbanizzazione, lungi dal costituire aspettative edificatorie tutelate, si muove in realtà nel solo ambito obbligatorio-patrimoniale, generando al più il dovere restitutorio di somme non dovute, ma non può certamente comportare il sorgere di un dovere dell´amministrazione di fornire particolare motivazione delle proprie scelte urbanistiche incisive delle aspettative di mero fatto´´.

Pertanto il mutamento di destinazione d’uso prospettata a seguito dell’inizio della procedura volta all’approvazione di un piano di lottizzazione, quandanche questa sia in una fase avanzata, non è sufficiente a fondare una pretesa giuridicamente rilevante in capo al privato che, nel caso di specie, ha visto il proprio terreno tornare a destinazione agricola senza alcun indennizzo se non il ristoro delle spese legittimamente sostenute.

Infine, l’obbligo motivazionale che grava sull’Amministarzione  è comunque tanto più stringente quanto maggiore è l’affidamento indotto nel privato ed è pertanto parametro di legittimità del provvedimento cui in cui si inserisce.

Testo sentenza