Sentenza TAR Puglia – Bari – I sez. – 9 settembre 2004 – n. 3877

di 15 Ottobre 2004 Giurisprudenza

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sez. I, Sentenza 9.9.2004, n. 3877;


Pres.
G. FERRARI; Est. L. SPAGNOLETTI – SABA ITALIA S.p.A. – SALVATORE MATARRESE S.p.A. contro COMUNE di BARI – DEC S.p.A.,

1. La valutazione di fattibilità di una proposta non ne implica ancora di per sé la sua suscettività ad essere posta in gara nella licitazione privata o nell’appalto concorso per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione, condizionata, invece, da un’altra valutazione , di squisita discrezionalità , relativa alla rispondenza della proposta all’interesse pubblico; di tal ché potrebbe accadere che fra due o più proposte in comparazione, egualmente giudicate in modo favorevole, non sia quella migliore sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, ad essere adottata, magari risultandone un’altra maggiormente rispondente all’interesse pubblico.

2. Nulla vieta all’amministrazione di fissare nell’avviso di selezione, se ritiene, i valori numerici da aggregare agli elementi valutativi normativamente indicati; ma del pari nulla le impone di farlo. E lo stesso giudizio di fattibilità potrebbe quindi ancorarsi ad una valutazione non estrinsecata in “pesi” numerici, oppure, più opportunamente e come accaduto nel caso di specie, ad una articolazione, a cura della commissione tecnica, degli elementi assoggettati a valutazione in sottovoci, intese a enuclearne gli aspetti di maggior incidenza cui aggregare punteggi, a ovvi fini di delimitazione della discrezionalità valutativa della commissione tecnica e di maggiore trasparenza. Qualora tali aspetti non siano irragionevolmente diversi o esorbitanti dall’ambito tecnico-concettuale di ciascun aspetto, anche nella loro espressione di peso numerico, ogni altro apprezzamento sconfina nel merito tecnico della valutazione globale di fattibilità, inattingibile dal sindacato del G.A.

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