Segnaliamo la Sentenza n. 82 del 3 marzo 2006 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune disposizione legislative regionali (Regione Veneto, Regione Liguria e Regione Calabria) che stabilivano ulteriori proroghe al termine previsto dalla normativa statale per la durata del regime "transitorio" e la conseguente cessazione degli affidamenti concessori in atto per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Di seguito una massima di sintesi dei passaggi più significativi:
1. Nel settore del trasporto pubblico locale, in un quadro disciplinare orientato ad incentivare il superamento degli assetti monopolistici e ad introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi, la fissazione di un termine massimo entro il quale deve concludersi la fase transitoria e quindi generalizzarsi l’affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto locale assume un valore determinante, poiché garantisce che si possa giungere davvero in termini certi all’effettiva apertura alla concorrenza di questo particolare settore, così dando attuazione alla normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto locale. In tale ottica le disposizioni di cui all’art. 18, comma 3-bis del d.lgs. n. 422 del 1997 s. m. e i. che individuano il termine ultimo per il periodo transitorio entro il quale le Regioni hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti ai concessionari attuali, vanno valutate come espressione della potestà legislativa statale nell’ambito della materia – di competenza esclusiva – della «tutela della concorrenza», di cui alla lettera e) del secondo comma dell’art. 117 Cost. Alla stregua di siffatte premesse le disposizioni legislative regionali contenenti discipline che comunque deroghino a questa norma, espressiva dell’esclusivo potere del legislatore statale a tutela della concorrenza, risultano costituzionalmente illegittime.
2. La riconducibilità – già affermata da questa Corte nella sentenza n. 222 del 2005 – della disciplina del trasporto pubblico locale ad una materia legislativa regionale di tipo residuale, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., non riduce la possibilità di incidere nella suddetta materia tramite una competenza esclusiva dello Stato o comunque permetterebbe alle Regioni di modificare “ragionevolmente” le disposizioni statali eventualmente introdotte sulla base di una simile titolo di legittimazione. Al contrario, le competenze esclusive statali che – come quella relativa alla «tutela della concorrenza» – si configurino come «trasversali» incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse possano ritenersi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano. Né il legislatore regionale può pretendere di modificare anche solo in parte disposizioni come il comma 3-bis dell’art. 18 del d.lgs. n. 422 del 1997, che è formulato in forma chiaramente inderogabile e che, per di più, prevede al suo interno un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale, eccezionalmente legittimato, rispetto alla nuova legislazione di liberalizzazione del settore, a ritardarne in parte l’immediata applicazione a certe condizioni ed entro un periodo massimo.