Consiglio di Stato in S.G. – sez. IV – Sentenza 22 luglio 2005 – n. 3916.
Pres. Salvatore, Est. Patroni Griffi; Brachetti ed altro c. Comune di Milano ed altro.
1. In materia di denuncia di inizio attività – con riferimento particolare alla materia edilizia e alla normativa vigente anteriormente alle modifiche legislative dell’istituto recentemente intervenute (cfr. art. 3 del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla l. 14 maggio 2005 n. 80) – occorre distinguere tra due distinti rapporti: quello tra denunciante e amministrazione e quello che riguarda i controinteressati all’intervento.
2. Nei rapporti tra denunciante e p.a., la d.i.a. si pone come atto di parte, che, pur in assenza di un quadro normativo di vera e propria liberalizzazione dell’attività, consente al privato di intraprendere un’attività in correlazione all’inutile decorso di un termine, cui è legato, a pena di decadenza, il potere dell’amministrazione di inibire l’attività (a nulla rilevando, sul piano pratico, che in forza di un’inversione procedimentale la fattispecie dia luogo, con la scadenza del termine, a un titolo abilitativo tacito o al consolidarsi, per volontà legislativa, degli effetti di un atto di iniziativa di parte).
3. Il soggetto che si oppone all’intervento autorizzato tramite d.i.a., una volta decorso il termine senza l’esercizio del potere inibitorio, e nella persistenza del generale potere repressivo degli abusi edilizi, è legittimato a chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio-rifiuto, che pertanto non avrà, né potrebbe avere, come riferimento il potere inibitorio dell’amministrazione – essendo decorso, a tacer d’altro, il relativo termine, con la conseguenza che il giudice non potrà costringere l’amministrazione a esercitare un potere da cui è decaduta – bensì il generale potere sanzionatorio, salvo poi a stabilire se tale potere abbia carattere vincolato (come ritengono i più) o sia comunque esercitabile alla stregua dei princìpi dell’autotutela.
4. E’ inammissibile l’azione volta a far dichiarare l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune in ordine alla realizzazione di un intervento edilizio autorizzato tramite d.i.a. che non sia stata preceduta da rituale diffida che miri a stimolare i poteri repressivi dell’amministrazione.
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