Sentenza Consiglio di Stato – IV sez. – 10 gennaio 2006 – n.27

di 19 Gennaio 2006 Giurisprudenza

Consiglio di Stato in S.G. – Sezione IV – Sentenza 10 gennaio 2006 – n. 27

Pres. Venturini, Est. Saltelli; ANAS spa c. ASSIMPREDIL ed a.; Provincia di Milano c. ASSIMPREDIL ed a.; Regione Lombardia c. ASSIMPREDIL ed a.; Valdata Costruzioni srl c. ANAS spa.

1. L’urgenza, che può giustificare l’omissione dei giusti procedimenti di evidenza pubblica (senza con ciò violare i principi di legalità, imparzialità e buon andamento fissati dall’articolo 97 della Costituzione), deve avere le caratteristiche della assoluta imprevedibilità e della non evitabilità altrimenti dei fatti o delle circostanze che la caratterizzano, solo così potendosi ammettere una così grave violazione ai predetti principi costituzionali: il ritardo nell’approvazione di un progetto di opere pubbliche, asseritamente dovuto ai contenziosi insorti al riguardo, ed alla conseguente necessità di integrazione ed aggiornamento dello stesso, non può configurare l’urgenza giustificatrice della deroga ai predetti principi, tanto più che gli interventi di cui si discute risultano addirittura approvati dalla delibera C.I.P.E. del 21 dicembre 2001 e sono stati pertanto inseriti nell’ambito dei progetti strategici di cui alla legge n. 443 del 2001.

leggi il testo integrale della sentenza