L’obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche nell’ipotesi di una variante urbanistica è attenuato in presenza dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale al piano regolatore, di Paolo Urbani

Il Cons. Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7777, ha ribadito che l’obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche nell’ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del PUC è attenuato in presenza dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale al piano regolatore che diano vita a una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. In tali ipotesi non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell’ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall’ente con il nuovo strumento urbanistico.

In primo luogo, secondo la giurisprudenza (per tutte, Consiglio di Stato sez. V, 08/09/2023, n.8223) nel processo amministrativo per la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi si rivela necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, sì che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione e che vi sia un interesse concreto ed attuale. Nella specifica fattispecie in esame, dunque, la situazione giuridica azionata è relativa ad interessi diffusi nella comunità ma fatti propri, per statuto, da un soggetto collettivo, strutturato e rappresentativo, munito di un interesse differenziato. (Cfr. Cons. St., ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9; id. 27 febbraio 2019, n. 2);

Inoltre, viene in rilievo consolidato indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sez. VI, 19/06/2023, n.6003) secondo cui l’obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche nell’ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del P.U.C. è attenuato in presenza dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale al piano regolatore che diano vita a una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. “È intuitivo, infatti, che in tali ipotesi non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell’ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall’ente con il nuovo strumento urbanistico” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2954/2019).

In tale quadro, la generale destinazione agricola delle aree concerne (indipendentemente dal fenomeno in atto di progressivo abbandono delle campagne ) indifferentemente tutte le aree non urbanizzate o comunque antropizzate per attività economiche diverse e non assoggettate a particolari vincoli, in particolare boschivi o di verde pubblico, incompatibili con l’attività agricola, e pertanto le relative NTA non ostano ad interventi urbanistici che integrino le attività agricole con gli altri possibili usi del territorio, di infrastrutturazione (elettrodotti ecc.), di produzione economiche compatibili (come gli impianti agrofotovoltaici) o, come in questo caso, sportivi, ad esempio mediante la realizzazione di aree a verde pubblico attrezzato o piste di gara a cielo aperto, fermo restando il divieto (certamente non derogato dalla appellata sentenza) di immissioni, inquinanti o acustiche, nocive o moleste secondo la vigente normativa.

In particolare, l’attraversamento delle aree coltivate da parte di una pista per motocross rientra ictu oculi fra e iniziative concernenti le “piccole aree a livello locale” per le quali la VAS è necessaria solo se le autorità competenti ritengono l’intervento suscettibile di produrre “impatti significativi sull’ambiente”, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 12 (“verifica di assoggettabilità”), “tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”.