L’azione di annullamento del permesso di costruire per riduzione della visuale panoramica, di Fabio Cusano

Il Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2024, n. 7612, ha affermato che la visuale panoramica, anche se priva di una diretta protezione giuridica, può rappresentare una qualità che incide sulla migliore fruibilità dell’immobile e quindi sul suo valore economico e, in questo senso, la sua compromissione può, in concreto, integrare i presupposti di un pregiudizio idoneo a configurare l’interesse a ricorrere per l’anullamento del titolo edilizio, ma deve comunque trattarsi di un pregiudizio effettivo e “serio”. Deve cioè trattarsi di una visuale effettivamente fruibile e connotata da evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio, proprio per evitare che l’iniziativa giudiziaria finisca per essere piegata a fini meramente emulativi o comunque estesa sino a ricomprendere profili di danno meramente soggettivi, disancorati da dati di realtà.

Dalla relazione di verificazione sembra doversi inferire che solo alcuni dei titolari delle unità abitative collocate sui piani più alti e con affaccio su via, non necessariamente appellanti, potrebbero avere teoricamente una riduzione della visuale panoramica, che tuttavia non assume rilevanza sul piano giuridico, tenendo conto, da un lato, delle altezze elevate degli altri palazzi limitrofi (così come riportate nella relazione di verificazione tecnica) e, dall’altro, del carattere fortemente urbanizzato e antropizzato della zona.

Recentemente, questa Sezione, con sentenza 6 settembre 2024 n. 7464, ha avuto modo di ribadire che l’interesse alla tutela della visuale panoramica costituisce “un interesse di mero fatto, come tale, di regola, inidoneo a configurare una lesione giuridicamente rilevante utile ad integrare la condizione dell’interesse a ricorrere”, richiamando una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “…. la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell’ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi…..Nondimeno, il diritto di veduta consistente nella fruizione di un piacevole panorama ….esige che di esso sia previamente accertata l’esistenza. Ebbene, la veduta panoramica può essere acquistata, oltre che in via negoziale (a titolo derivativo), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario), necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico proprietario o dell’esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta….l’esistenza del diritto di veduta del panorama non può essere riconosciuta, indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale rispetto all’opera contestata. Ove bastasse, ai fini di ritenere validamente costituita la servitù di veduta panoramica, la mera esistenza in fatto di detta veduta, prima che l’opera contestata ne compromettesse l’esercizio, sarebbe leso il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali” (Cassazione civile, Sez. II, 22 giugno 2023 n. 17922).

È bensì vero che la visuale panoramica, anche se priva di una diretta protezione giuridica, può rappresentare una qualità che incide sulla migliore fruibilità dell’immobile e quindi sul suo valore economico e in questo senso, come ricordato dalla Adunanza plenaria, la sua compromissione può, in concreto, integrare i presupposti di un pregiudizio idoneo a configurare l’interesse a ricorrere, ma deve comunque trattarsi di un pregiudizio effettivo e “serio”: deve cioè trattarsi di una visuale effettivamente fruibile e connotata da evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio, proprio per evitare che l’iniziativa giudiziaria finisca per essere piegata a fini meramente emulativi o comunque estesa sino a ricomprendere profili di danno meramente soggettivi, disancorati da dati di realtà (Consiglio di Stato, Sez. IV , 6 settembre 2024 n. 7464).

Nel caso di specie, la relazione di verificazione e la copiosa documentazione fotografica depositata in giudizio non consentono di ravvisare un reale pregiudizio (suscettibile di apprezzamento economico) alla posizione giuridica soggettiva degli odierni appellanti, in termini di riduzione della visuale panoramica, quale conseguenza della realizzazione dell’intervento edilizio autorizzato dal Comune, in quanto, come sopra evidenziato, l’area in questione è caratterizzata da una forte urbanizzazione ed è già connotata dalla presenza di palazzi di notevole altezza.

In conclusione, l’atto di appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata.