Segnaliamo la sentenza 8 novembre 2007 resa dall’VIII sezione della Corte di Giustizia Europea nel procedimento C-40/07 promosso dalla Commissione nei confronti dell’Italia per l’accertamento dell’inadempimento all’obbligo di conformarsi alla Direttiva 2001/42/CE (in materia di valutazione degli effetti derivanti da piani e programmi sull’ambiente) entro i termini stabiliti prima dalla direttiva stessa e poi dalla Commissione. (sentenza)
Ad essere oggetto di sanzione è stato l’atteggiamento ripetutamente moroso dello Stato Italiano: al primo richiamo e al conseguente parere motivato della Commissione (sfociato nel procedimento C-81/06) l’Italia aveva risposto che le norme di attuazione della direttiva erano contenute nella seconda parte del d.lgs. n.152/2006 (il Codice dell’ambiente); ma la Commissione si era ben presto resa conto che proprio di tale seconda parte del codice era stata differita l’entrata in vigore prima al 31 gennaio e poi al 31 luglio 2007. Come già statuito in altre occasioni, sono state ritenute irrilevanti le giustificazioni addotte dalla Stato inerenti la complessità della materia e la necessità di introdurre incisive riforme dell’ordinamento interno per trasporre la direttiva in questione.