Con la sentenza 31 luglio 2023, n. 805, il TAR Toscana (sez. III) ha sancito che l’atto di diniego di autorizzazione paesaggistica del Comune e il parere negativo della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica dell’opera sono adottati da Amministrazioni differenti, entrambe preposte per legge alla cogestione del vincolo paesaggistico e chiamate perciò a svolgere valutazioni differenti nell’ambito del complesso procedimento finalizzato alla verifica della compatibilità degli interventi edilizi; gli stessi, pertanto, pur essendo tra loro connessi, mantengono la propria autonomia e possono essere oggetto di distinte impugnazioni rispetto alla decisione delle quali il ricorrente conserva uno specifico interesse.
Il ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato per realizzare una copertura con struttura portante lignea sulla terrazza dell’edificio. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole dettando tuttavia molteplici prescrizioni. Il Comune ha quindi trasmesso al ricorrente l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata in conformità al citato parere ed alle prescrizioni ivi contenute. Poiché l’intervento autorizzato in conformità alle prescrizioni del parere della Soprintendenza risultava sostanzialmente difforme da quello progettato, il ricorrente ha rivolto istanza di riesame al Comune. Quest’ultimo, preso atto delle osservazioni del ricorrente e annullato in via di autotutela il provvedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con prescrizioni già rilasciato, ha sollecitato la Soprintendenza ad esprimersi nuovamente sulla compatibilità paesaggistica dell’opera con le caratteristiche auspicate dal proprietario. Per ben due volte la Soprintendenza ha confermato il proprio parere negativo, affermando che l’intervento contrasterebbe con il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana. Recepito il parere negativo della Soprintendenza, il Comune ha trasmesso al ricorrente il provvedimento contenente il diniego di autorizzazione paesaggistica.
Il parere negativo è stato impugnato perché la Soprintendenza non avrebbe preso in considerazione le puntuali osservazioni presentate dal proprietario in sede procedimentale; la motivazione posta a sostegno del parere, inoltre, sarebbe apparente. Il ricorrente ha altresì evidenziato che il provvedimento comunale si sarebbe limitato a recepire acriticamente il parere negativo della Soprintendenza, senza indicare le ragioni di contrasto del manufatto progettato rispetto al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.
Nel merito, ad avviso del TAR sono fondate le censure con cui il ricorrente ha dedotto la carenza di istruttoria e di motivazione del parere della Soprintendenza. Non sono state evidenziate le concrete ragioni di contrasto dell’intervento con lo specifico vincolo paesaggistico operante nell’area, ma si sono utilizzate formule generiche. Per l’effetto, il parere reso dalla Soprintendenza è stato annullato, ferma la facoltà dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica presentata dal ricorrente. Di conseguenza, dalla illegittimità del parere reso dalla Soprintendenza deriva inevitabilmente l’illegittimità del diniego comunale che su di esso ha trovato fondamento e che, pertanto, è stato annullato.