Con sentenza del 24 maggio 2019, n. 3419, la sez. IV del Consiglio di Stato si è nuovamente espressa sul rapporto fra i principi di liberalizzazione delle attività economiche e la propensione dello strumento pianificatorio di derogare i suddetti principi.
I giudici dell’Ecc.mo consesso hanno accolto l’appello e riformato la sentenza del giudice di prime cure che, nonostante la pregevole ed accurata premessa relativa alla ricostruzione della normativa pro-concorrenziale, aveva tratto delle conclusioni non condivisibili in ordine alla supremazia che il principio liberalizzatorio era pervenuto a rappresentare.
Nel merito, i giudici di Palazzo Spada hanno suffragato l’attitudine degli atti di programmazione non economica (rectius territoriale) a porre limiti all’insediamento di attività commerciali in funzione di esigenze riconducibili a motivi imperativi di interesse generale. Ciò anche sulla base dell’orientamento costante del Consiglio Stato per cui “la disciplina della liberalizzazione non può essere intesa in senso assoluto”, dovendosi confrontare con la vis publica, cui è demandato il compito di coordinare i vari interessi differenziati emergenti sul territorio.
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