Legittima la risoluzione dell’accordo con atto della Giunta

di 13 Aprile 2011 Giurisprudenza

Il TAR Lombardia, respingendo la tesi del "contrarius actus" riservato alla competenza dell’ organo consiliare che aveva deliberato la stipula di una convenzione urbanistica, afferma che l’atto di risoluzione dell’accordo posto in essere dalla Giunta si pone come provvedimento di esecuzione della stessa convenzione nel senso che l’organo dotato di competenza amministrativa generale può legittimamente accertare la sussistenza dei presupposti di legge tali da far venir meno gli effetti dell’accordo.

sentenza TAR Lombardia