L’autorizzazione paesaggistica non verifica lo stato di legittimità dell’immobile di Fabio Cusano

Cons St 3006 2023

 

Con la sentenza n. 3006 del 24 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha ribadito che in base al tenore testuale dell’art. 9-bis, D.P.R. 380/2001, commi 1 e 1-bis, l’accertamento dello stato legittimo dell’immobile sul quale devono essere autorizzati ulteriori lavori vale per il rilascio di tutti i titoli di cui al T.U., compresi quelli relativi alla normativa tecnica di cui alla parte II del medesimo T.U., tra i quali non rientra l’autorizzazione paesaggistica. In sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si deve tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali non potendo verificarsi in quella sede anche lo stato legittimo dell’immobile.

Oggetto del giudizio è la determinazione del Comune recante il diniego di autorizzazione paesaggistica, impugnato dall’odierno appellante dinanzi al TAR Campania. Il ricorso di primo grado ha respinto il ricorso.

Per una migliore comprensione del contesto, si riporta l’art. 9 bis, commi 1 e 1bis, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per cui “1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati. 1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

L’appellante ha dedotto l’illegittimità del diniego impugnato poiché in esso l’amministrazione comunale, pur dovendo decidere su di un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata presentata ex art. 3 del d.P.R. n. 31 del 2017, non ha fatto alcun cenno a profili ambientali o paesaggistici ostativi al rilascio dell’autorizzazione richiesta, limitandosi ad evidenziare criticità prettamente “edilizie” dello stato dei luoghi.

Ad avviso del Consiglio, tale censura risulta fondata e meritevole di accoglimento, in primo luogo proprio in base al tenore testuale dell’art. 9 bis, commi 1 e 1bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 che, pur richiamato dal TAR Campania per motivare il rigetto della prima doglianza svolta dall’odierno appellante, prevede chiaramente, viceversa, che l’accertamento dello stato legittimo dell’immobile sul quale debbano essere autorizzati ulteriori lavori valga per il rilascio di tutti i titoli di cui al medesimo T.U. – compresi quelli relativi alla normativa tecnica di cui alla parte II del medesimo T.U. (fra cui quelli concernenti la disciplina antisismica, sul conglomerato cementizio, sulle barriere architettoniche) – tra i quali non rientra l’autorizzazione paesaggistica.

Il problema del significato e dell’estensione dell’accertamento dello “stato legittimo” è stato esaminato di recente dalla Corte costituzionale (n. 217 del 2022) che ha riconosciuto fondata la questione propostale, prospettata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., relativamente all’art. 9 bis, comma 1bis, T.U. Nella suddetta pronuncia la Corte ha sottolineato che “La previsione statale individua, dunque, in termini generali, la documentazione idonea ad attestare lo “stato legittimo dell’immobile”, definendo i tratti di un paradigma le cui funzioni – comprovate anche dai lavori preparatori – sono quelle di semplificare l’azione amministrativa nel settore edilizio, di agevolare i controlli pubblici sulla regolarità dell’attività edilizio-urbanistica e di assicurare la certezza nella circolazione dei diritti su beni immobili”.

Anche per la giurisprudenza di questo Consiglio (sez. II, 13 febbraio 2023 n.1489; sez. IV, 19 maggio 2020 n. 3170) in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si deve tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali non potendo (più) verificarsi in quella sede anche il cd. “stato legittimo” dell’immobile.

Pertanto, il Consiglio ha accolto l’appello.