La “sicurezza urbana”: il ruolo della gestione territoriale delle città di Marco D’Alberti e Paolo Urbani

di 2 Febbraio 2026 Senza categoria

            Da ASTRID La sicurezza urbana (a cura di A.Pajno) 2010.

  1. Le ordinanze sindacali sulla sicurezza urbana come rimedio alla patologia del degrado urbano

La questione della sicurezza urbana nell’accezione in senso stretto che se ne da sia a livello sociologico, sia in rapporto alle funzioni fondamentali attribuite ai comuni dall’ordinamento, sia a seguito dei recenti provvedimenti del governo riguarda essenzialmente sei profili:

  1. il territorio locale o meglio lo spazio urbano che attiene dunque alla città senza distinzioni relative alla dimensione ma necessariamente legato ad agglomerazioni con caratteri di dinamismo per essere luoghi di scambio e di richiamo del pendolarismo;
  2. l’organizzazione degli spazi urbani, siano essi privati siano destinati alla fruizione pubblica in quanto ad uso collettivo, al fine di determinare le condizioni di vivibilità, della convivenza civile e della qualità della vita urbana;
  3. le diverse modalità amministrative attraverso le quali si programmano o si pianificano tali spazi avendo riguardo soprattutto agli spazi organizzati (servizi reali o personali).
  4. le forme di  gestione e di controllo per dare continuità all’assetto di tali spazi organizzati;
  5. le forme di governo locale che meglio possano garantire la sussidiarietà o la prossimità del potere pubblico;
  6. le misure di vigilanza atte a prevenire la compromissione delle condizioni di vivibilità, convivenza civile e qualità della vita urbana.

Del punto f)  si occupano i recenti provvedimenti legislativi che qui si esaminano: in particolare, il Dm del ministero dell’interno[1] che all’art.1 definisce per la prima volta la sicurezza urbana come:

bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Se questo è l’ambito della materia, l’art. 2 prevede l’attribuzione di poteri d’intervento al sindaco per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi.

L’analisi del testo permette di rilevare che le situazioni da contrastare o prevenire attengono agli spazi di uso collettivo a ciò destinati che sono oggetto di degrado, incuria, di isolamento, di illecita occupazione, di attentato al decoro urbano, di preclusione all’accesso ed alla fruibilità pubblica.

Si tratta a ben vedere di fenomeni attinenti ai punti d) ed e) prima richiamati, che riguardano sia le forme di gestione e controllo ordinario degli spazi attrezzati sia il sistema di governo locale della prossimità.

Sono funzioni in primis che attengono all’organizzazione amministrativa degli uffici del comune ed al sistema di decentramento di tali funzioni, alle circoscrizioni o ai municipi nei casi di enti locali di rilevanti dimensioni. 

In breve, l’intervento del sindaco attraverso le ordinanze sindacali – previsto dal decreto ministeriale nei casi richiamati – non è altro che la ratifica o la presa d’atto delle carenze organizzative delle amministrazioni per supplire all’inefficienza della macchina amministrativa.

L’oggetto delle riflessioni che seguiranno non riguarda quindi la rimozione o il contrasto dei fenomeni già manifestatisi nell’ambito degli spazi urbani intesi come interventi repressivi atti a riportare la legalità o la vivibilità urbana compromessa ma l’analisi della disciplina delle funzioni pubbliche più rilevanti che, se correttamente esercitate, dovrebbero in via generale escludere o ridurre al minimo gran parte delle situazioni elencate nel decreto del ministero dell’interno.

L’esperienza di governo di altre amministrazioni a livello europeo dimostra che la corretta organizzazione, programmazione, pianificazione e gestione della città pubblica non necessita, di norma, di ricorrere ad interventi emergenziali diretti a rimuovere la patologia dell’inefficienza dell’amministrazione.

A tal fine si esaminano le funzioni relative alla pianificazione urbanistica, alla programmazione dei servizi ed all’organizzazione pubblica della prossimità richiamati ai punti b) c) d) e). 

2. Sulla sicurezza urbana  nella pianificazione urbanistica: il problema dei servizi d’interesse generale.

Per urbanistica si suole intendere la funzione pubblica relativa all’assetto e disciplina dei suoli o, in altre parole, l’assicurare l’organizzazione dello spazio urbano in funzione della qualità dei luoghi di vita e di lavoro.

Attraverso il piano regolatore comunale il potere pubblico – oltre a dislocare razionalmente gli interessi pubblici e privati sul territorio – assicura anche che l’edificabilità delle aree rispetti gli standards urbanistici ed edilizi[2] ovvero garantisca un equilibrio tra vuoti e pieni. Gli spazi lasciati alla pubblica funzione devono essere attrezzati, ovvero rispondere alle varie esigenze della vita urbana e garantire servizi per la collettività. Esiste, in sostanza, un rapporto tra abitanti insediati a seconda della tipologia delle  varie zone (residenziali, produttive, agricole etc.) e spazi da garantire per i servizi, che può variare in rapporto alla tipologia della zona (di espansione, di completamento etc.)

Gli standards urbanistici ovvero gli spazi ed i servizi (o le infrastrutture) sono divisi in due categorie: opere di urbanizzazione primaria (strade, reti, spazi di sosta, verde attrezzato); opere di urbanizzazione secondaria (differenziate rispetto alle zone), che riguardano asili nido, scuole dell’obbligo, scuole secondarie superiori, mercati di quartiere, sedi di culto, impianti sportivi di quartiere, centri sociali, aree verdi di quartiere, attrezzature sanitarie.

L’obbligo del rispetto degli standards urbanistici all’interno del PRG risale al 1967 ma la sua attuazione si è protratta nel tempo, e solo nel caso della revisione o nuova redazione dei piani urbanistici. In sostanza, quindi, molte città sono cresciute in attuazione dei vecchi piani regolatori senza adeguarsi agli standards urbanistici previsti dal DM 1444 del 1968 almeno fino agli anni ’80. Cosicché mentre nelle zone di espansione si può dire che gli standards siano stati rispettati, nel caso in cui l’attuazione del piano urbanistico è avvenuta attraverso piani attuativi negoziati (lottizzazioni convenzionate) nei quali opere di urbanizzazione e cessione gratuita delle aree a standard sono a carico dei privati, nelle zone nelle quali la dotazione degli standards è a carico della PA si riscontra invece una notevole carenza di servizi e spazi collettivi attrezzati (specie delle opere di tipo secondario). Basta fare riferimento ai piani di edilizia economica e popolare nei quali le oo.uu. sono a carico delle amministrazioni locali. Anche nelle parti consolidate della città, le cosiddette zone B – sviluppatesi senza piani attuativi ma attraverso singoli interventi di completamento – si riscontra la stessa carenza.

Ma alla pianificazione urbanistica – intesa come tecnica di localizzazione e distribuzione delle residenze e degli spazi pubblici – non si può chiedere di garantire i servizi secondari poiché questa si occupa per lo più di garantire gli spazi per realizzare tali servizi (di qui la politica assai problematica dei vincoli urbanistici),  mentre spetta al comune (ed alle altre amministrazioni competenti) nell’ambito delle politiche sociali o del welfare, il compito di assicurare sul territorio la presenza di scuole, mercati di quartiere, verde attrezzato etc. Certo l’esistenza di spazi riservati è la premessa necessaria, ma non costituisce necessariamente il risultato. Sotto questo profilo, la programmazione dei servizi pubblici di quartiere o d’interesse generale è in molti casi inesistente e comunque non coordinata con la pianificazione urbanistica. 

Sarebbe utile analizzare quali siano gli atti e gli strumenti attraverso i quali i comuni programmano la localizzazione e realizzazione di asili nido o di verde pubblico attrezzato, di parcheggi pubblici, i provveditorati o il ministero della pubblica istruzione quelli delle scuole dell’obbligo, le sedi universitarie, la Regione ed il Ministero della Sanità  i presidi sanitari, gli ospedali e via dicendo, a prescindere dalla pianificazione urbanistica, ma comunque in rapporto agli abitanti insediati nelle varie zone della città. Quando un comune, ad esempio, afferma che in un dato periodo di tempo si è riusciti a coprire una percentuale X dei posti per asili nido pubblici, lasciando fuori una parte degli aventi diritto costretti a ricorrere a strutture private, l’aspetto localizzativo del PRG per tali servizi è solo una parte del problema poiché il comune spesso non dispone né delle aree necessarie, né delle risorse per l’esproprio delle stesse, o per la costruzione della scuola, per remunerare i docenti etc.

Non è un caso che alcune leggi regionali in materia di governo del territorio (Lombardia, Umbria, 2005)  abbiano introdotto nei procedimenti di pianificazione urbanistica l’obbligo della redazione del cosiddetto piano dei servizi pubblici che non ha una logica localizzativa ma in primis ricognitiva dello stato dei servizi esistenti anche nelle aree consolidate (oggetto di possibile rinnovamento urbano) e di quelli necessari nelle aree ammesse alla trasformazione, alla cui copertura l’amministrazione tende oggi attraverso l’urbanistica consensuale a provvedere attraverso pratiche negoziate con i privati titolari di processi di trasformazione/riconversione. 

Tra le pratiche distorsive della pianificazione vi è anche quella dei comuni che introitano gli oneri di urbanizzazione all’atto del rilascio dei permessi di costruire e funzionali alla dotazione di servizi, ma non procedono alla loro realizzazione, al contrario usano tali risorse per le spese correnti dell’amministrazione grazie ad alcune previsioni legislative di favore previste in recenti leggi finanziarie. Si è così vanificata la disposizione dell’art.12 della legge 10 /77 che tassativamente prevedeva che tali introiti dovessero essere utilizzati, tramite fondo vincolato presso la tesoreria del comune, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria, al risanamento dei centri storici, quartieri degradati, esproprio aree per edilizia popolare etc. In molti comuni anche di piccole dimensioni nella cintura delle aree metropolitane (ad es.Roma) abbiamo così numerose lottizzazioni convenzionate con rilevante numero di abitanti, che non dispongono di servizi alla persona (asili nido, scuole primarie, presidi sanitari).

Tra le disposizioni legislative tese a smontare il sistema del rapporto tra standards urbanistici e pianificazione urbanistica si deve segnalare anche la norma del 2006 che permette ora di alienare separatamente il box auto dalla proprietà del bene immobiliare nelle zone ove il piano regolatore, in ossequio al rispetto delle disposizioni del DM 1444/68, ancorava l’edificabilità alla disponibilità dei parcheggi pertinenziali privati. Il privato si vende il box e così parcheggia per strada!

2.1  La distinzione tra servizi reali e personali 

Per quanto attiene al tema che ci riguarda, occorre riprendere la storica distinzione operata negli anni ’60 in Inghileterra dal rapporto Redcliffe-Maud prodromico all’approvazione del Local Government Act del 1971 che introduce la distinzione tra servizi reali e personali.

I primi attengono alle infrastrutture ed alla mobilità ed ai servizi di media area (sanità, forniture di servizi a rete – gas, elettricità, cavidotti, etc. -, protezione civile, vigili del fuoco etc., smaltimento rifiuti), mentre i secondi attengono alla persona (assistenza, istruzione primaria, tempo libero, mercati, spazi collettivi attrezzati, parcheggi etc.). Si tratta di servizi diretti ai cittadini di quartiere legati all’organizzazione dello spazio urbano. Tale distinzione fu introdotta in riferimento alla costituzione delle aree metropolitane inglesi al fine di distinguere le funzioni da attribuire ai due livelli di governo previsti: l’autorità metropolitana ed i boroughs (le nostre municipalità o circoscrizioni). Distinzione ormai universale per il governo delle grandi città.

2.2 La sicurezza come organizzazione degli spazi urbani 

Qui entra in gioco il concetto di sicurezza urbana della quale qui si dà un significato strettamente legato alla pianificazione urbanistica ed alla sua gestione in termini di opere pubbliche e servizi. Sicurezza come garanzia di una razionale e adeguata costruzione dello spazio o dell’assetto urbano di quartiere o di zona. Sicurezza come certezzadell’esistenza di servizi e di una corretta pianificazione degli spazi.

Sentirsi sicuri in uno spazio urbano sotto il profilo urbanistico significa che il cittadino del quartiere, ma anche chi solo lo attraversa, riconosce in quei luoghi l’esistenza di servizi personali fruibili: il verde attrezzato, la farmacia, il parcheggio, il centro di primo soccorso, il posto di polizia, le colonnine SOS, i luoghi di culto, il mercato, la scuola, l’accesso alla metropolitana o ai servizi di trasporto pubblico, la stazione dei taxi, la sede del municipio.

Ma l’esistenza o la previsione di questi servizi non basta: occorre che funzionino, che siano cioè effettivamente resi, ovvero che gli spazi siano manutenuti. E poiché tali servizi per lo più sono assicurati dalla mano pubblica, è al comune o al municipio che compete mantenere e assicurare tali servizi.

Si tratta di governo della prossimità o meglio di quello che può chiamarsi governo delle radici d’erba. Ciò implica una sorveglianza continua e comunque una gestione di tali servizi: si pensi solo al tempo libero, ai mercati, agli spazi collettivi attrezzati, ai parcheggi.

La presenza di spazi e servizi adeguati e ben tenuti è garanzia di sicurezza, di fiducia nelle istituzioni locali, di comportamenti emulativi, di rispetto per l’uso e la conservazione dei beni comuni.

E’ noto che il degrado produce degrado.

Nelle grandi città europee vi è un assiduo controllo e vigilanza sugli spazi collettivi ed i servizi di uso comune che nel nostro paese non esiste.

E’ evidente che se l’amministrazione non introietta questo principio la vigilanza non può essere lasciata all’autoamministrazione dei privati.

In questo quadro s’inserisce il problema dell’accesso dei cittadini utenti all’amministrazione di prossimità ed ai suoi uffici sia per segnalare guasti, carenze etc, dei servizi resi o per proporne di nuovi.

E’ fin troppo noto che ad es. in una città come Roma le circoscrizioni non hanno questo rapporto con i cittadini o meglio non sono in grado né di favorire l’ascolto né di provvedere. La strutturazione interna degli uffici non risponde alla diversa tipologia dei servizi da assicurare o se esiste è virtuale. In breve le amministrazioni di prossimità spesso non si fanno trovare. Le lettere ai giornali che lamentano inascoltate il disservizio pubblico o l’abbandono di aree pubbliche sono un fenomeno così diffuso solo nel nostro paese.

2.3 Qualche suggerimento 

Premesso quindi che il vulnus principale è costituito da una errata pianificazione degli spazi pubblici a livello urbanistico e che la pianificazione non assicura i servizi ma semmai nella maggior parte dei casi solo gli spazi vincolati a tali esigenze, esistono, tuttavia, modalità di attuazione delle previsioni urbanistiche che vanno nel senso di assicurare la realizzazione dei servizi e degli spazi attrezzati attraverso sistemi di gestione degli interventi urbanistici che qui si possono solo accennare.

Oltre al citato piano dei servizi pubblici che in qualche modo anche se sotto profili diversi riecheggia il programma triennale delle opere pubbliche di cui alla legge 109/94 (ora codice dei contratti pubblici), finalizzato a programmare nel territorio la realizzazione delle opere pubbliche, si possono qui avanzare alcune minime proposte.

In primis, è il caso dell’attuazione delle previsioni urbanistiche tramite moduli convenzionali ovvero piani attuativi negoziati ove l’amministrazione dovrebbe imporre la realizzazione e gestione delle opere di urbanizzazione a carico dei privati titolari dei diritti edificatori. In questi casi occorre puntare sulle opere di urbanizzazione secondarie (poiché le primarie costruiscono presupposto ineliminabile di qualunque edificazione) che assicurino così una dotazione di servizi per il quartiere che l’amministrazione non è in grado di fornire né immediatamente né nel tempo.

In secondo luogo, nei casi di riconversione urbana di aree già edificate – che interessano ormai nelle medie e grandi città almeno il 40% degli interventi edilizi sull’intero territorio comunale – ove si configurano scambi tra volumetrie e opere di mecenatismo a carico  del privato, l’amministrazione deve puntare di più ad ottenere servizi personali per l’area riconvertita con l’impegno della gestione che non si riduca ai parcheggi ma anche agli spazi attrezzati, agli edifici per l’edilizia sociale, per i servizi collettivi etc.

Va qui citata la finanziaria per il 2008 l.244/07 che prevede all’art.2, commi 258/259, come facoltà dei comuni, in aggiunta agli standards urbanistici (parcheggi, verde, servizi secondari etc.), l’inclusione anche del servizio di edilizia sociale (le case popolari), subordinando l’obbligo di cessione di aree o alloggi sociali da parte degli imprenditori privati che intervengono in determinati ambiti perimetrati dalla pubblica amministrazione in rapporto al fabbisogno sociale ed all’entità delle volumetrie concesse ai privati.

 In terzo luogo, occorre incentivare le attività di sponsorizzazione di imprese e società private per il miglioramento dell’arredo urbano, assicurandone la gestione.

In quarto luogo, anche dove l’amministrazione affidi in appalto la realizzazione di opere pubbliche, ne deve imporre la gestione a carico dell’appaltatore per un determinato arco di tempo.

In quinto luogo, vi dovrebbe essere la possibilità di introdurre nei quartieri la figura del cantoniere di quartiere, ovvero di un responsabile per conto dell’amministrazione (quanti pensionati lo farebbero!) che ha il compito di segnalare all’amministrazione il degrado o l’inefficienza del servizio reso (cavitoie otturate, marciapiedi rotti, giardini abbandonati, panchine rotte, segnaletica carente, smaltimento di rifiuti insufficiente etc.), e che potrebbe anche raccogliere le istanze del quartiere.

Si tratta di piccole e modeste proposte per prevenire.

3. Gestione territoriale della città e sicurezza urbana come tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica: aspetti comparati  

La questione “sicurezza urbana” è stata finora esaminata sotto il profilo della organizzazione della città pubblica ovvero degli spazi collettivi: in breve, per usare una terminologia propria della tecnica urbanistica, la dotazione degli standards urbanistici finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei luoghi di lavoro.

Vi è tuttavia, un approccio ulteriore al tema che, pur attenendo alla conformazione della città, si basa su una nozione di sicurezza urbana in senso stretto, che si riferisce alla tutela dell’ordine pubblico, dell’incolumità delle persone, dell’ordinata e civile convivenza, e alla prevenzione e repressione della criminalità, soprattutto nei tessuti metropolitani. 

Vi sono vari fattori idonei a produrre sicurezza urbana, in via preventiva e repressiva: le attività di polizia, l’opera della magistratura, un insieme di garanzie solide del diritto al lavoro, il potenziamento della coesione sociale, il rafforzamento dell’istruzione. La buona gestione del territorio può essere un importante fattore preventivo[3]. Quel che va instaurato è un nesso stretto fra programmazione e gestione urbanistica, da un lato, e sicurezza delle città, dall’altro. 

Nel nostro ordinamento non esistono disposizioni simili a quelle esistenti in altri paesi – di cui si dirà tra breve – e le uniche norme riguardano i cosiddetti standards edilizi che attengono più specificatamente alla progettazione delle costruzioni edilizie, i cui contenuti tecnici tuttavia non ricomprendono  i profili preventivi della sicurezza urbana nel senso precedentemente definito. Sembra quindi utile guardare all’esperienza straniera.

I precedenti vengono dall’esperienza statunitense e prendono corpo dagli anni Sessanta del Novecento. Si sviluppa progressivamente un movimento che va sotto il nome di Crime Prevention Through Environmental Design (“CPTED”). L’idea è che l’housing e l’urban planning debbano facilitare la natural surveillability. Le prime proposte concrete riguardano la città di Chicago. Si diffonde al tempo stesso sul tema un’ampia letteratura che si compone di studi di sociologia, psicologia, diritto penale, urbanistica. Un’indicazione ricorrente sottolinea l’opportunità di stabilire connessioni fra quartieri diversi e di evitare zone separate o isolate[4]

Negli anni Settanta si moltiplicano le analisi e le proposte pratiche sulle strutture edilizie (“phisical form of housing”) che meglio possano garantire la sicurezza[5]. La città di New York diventa un punto di riferimento per le nuove sperimentazioni.

Negli anni Ottanta si sviluppano studi di Environmental Criminology, che sottolineano l’influenza dell’ambiente e dell’assetto territoriale sul crimine. Si segnala, fra l’altro, l’importanza di una corretta manutenzione degli edifici: in particolare, si diffonde la teoria della “broken window” elaborata da J.Q. Wilson, secondo cui un’insufficiente manutenzione degli edifici costituisce incentivo per atti di vandalismo[6].

Dagli anni Novanta ad oggi si rafforzano i nessi fra urban planning e sicurezza delle città. Gli interventi più importanti riguardano sia l’edilizia che l’urbanistica: si va dalla programmazione e realizzazione di “transparent vestibules” all’ingresso degli edifici, alla loro manutenzione sistematica, alla messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione pubblica, alla chiara distinzione fra spazi privati e pubblici, a misure di integrazione tra quartieri. Si moltiplicano forme di “cooperative planning” che coinvolgono “environmental designers, land managers, community activists, law enforcement professionals”.

Negli ultimi venti anni anche in Europa si seguono gli insegnamenti statunitensi. Nel Regno Unito vengono riprese le linee direttici del movimento “CPTED”[7]; sul piano normativo, il Crime and Disorder Act del 1998 prevede strategie e piani di sicurezza che coinvolgono le autorità locali e la polizia. 

In Francia si è rafforzato gradualmente il nesso fra “aménagement urbain et securité” e vi sono numerosi studi e sperimentazioni sul punto: iniziative importanti sono state varate dall’Insitut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Ile de France. Rilevanti alcune disposizioni normative francesi: in particolare la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité (no. 95-73 del 21 gennaio 1995) e il decreto attuativo no. 2007-1177 del 3 agosto 2007, concernente le “études de sécuritè publique”. 

L’art. 11 della legge del 1995 prevede che gli studi preliminari alla realizzazione di “projets d’aménagement, des équipement collectifs et des programmes de construction”, ove tali progetti – per importanza, localizzazione o caratteristiche proprie – possano incidere sulla protezione delle persone e dei beni, devono includere uno studio di “sécurité publique” sui rischi dei progetti per la sicurezza. 

Il decreto attuativo del 2007 precisa, fra l’altro, che deve trattarsi di progetti relativi ad agglomerati urbani di più di centomila abitanti e concernenti superfici superiori a centomila metri quadrati. Il decreto specifica, inoltre, i contenuti dell’“étude de sècurité publique”, che deve includere un’analisi del contesto sociale e urbano, un’analisi dei rischi che il progetto comporta per la sicurezza publica, le misure proposte per quel che riguarda “l’aménagement des voies et espaces publics”, nonché – se il progetto prevede una costruzione – “l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions et l’assainissement” della costruzione stessa. Obiettivi dello studio sono: “prévenir et réduire les risques de sécurité publique ” e  “faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours”. Lo studio di sicurezza pubblica deve essere inviato alla “sous-commission départmentale de sécurité et d’accessibilité”, presieduta dal prefetto, prima dell’inizio dei lavori di realizzazione delle vie e degli spazi pubblici. La sous-commission rilascia parere sullo studio: se ritiene che quest’ultimo non soddisfi le condizioni e gli obiettivi previsti dal decreto, il progetto può essere bloccato.

L’Italia ha partecipato negli ultimi anni ai consessi internazionali dedicati alle questioni della sicurezza urbana e dei suoi nessi con la gestione urbanistica e con la disciplina dell’edilizia, come il menzionato European Forum for Urban Safety; ma le questioni qui esaminate non hanno ricevuto sufficiente attenzione e manca una regolazione organica sul punto.

Andrebbe evidenziata la necessità di porre la sicurezza fra gli obiettivi essenziali della configurazione degli spazi urbani, la quale dovrebbe, fra l’altro, favorire la sorveglianza e l’intervento delle forze dell’ordine, potenziare l’integrazione e la presenza umana, contrastare le zone d’isolamento.

Quanto agli strumenti normativi, l’esempio francese può considerarsi un buon punto di riferimento. Più in generale, il profilo della sicurezza dovrebbe essere tenuto in adeguata considerazione in tutte le fasi di realizzazione dei progetti di sviluppo urbano: nei bandi di eventuali gare per la costruzione di opere; in appositi studi preliminari rispetto alla pianificazione territoriale; negli atti di programma; nelle fasi attuative dei piani o nelle convenzioni fra soggetti pubblici e privati; nella fase preliminare rispetto al conferimento dei permessi di costruire.


[1] Ministero dell’interno D.M. 5 agosto 2008 Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione in Gazz. Uff. 9 agosto 2008, n. 186 ai sensi dell’art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125. 

[2] Per gli standards edilizi legati alla sicurezza urbana vedi paragrafo 3.

[3] Si veda in tal senso: European Forum for Urban Safety, Saragossa Manifesto, 4 novembre 2006

[4] Si veda, fra gli altri J.Jacobs, The Death and Life of American Cities, 1961.

[5] In tal senso C.R. Jeffery, Crime Prevention Through Environmental Design

[6] J.Q. Wilson and G. Kelling, The Police and Neighborhood Safety: Broken Windows, The Atlantic Monthly, March 1982.

[7] Si vedano i lavori di Paul Cozens: fra gli altri, Urban Sustainability and Crime Prevention Through Environmental Design, 2004.