Le attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, rientrano nella materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex plurimis: sentenze n. 341 del 2010; n. 254, n. 246 e n. 232 del 2009).
Tuttavia nel caso di specie atteso che la normativa statale sospettata di illegittimità disponeva anche in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche che lo Statuto riserva alla competenza provinciale (con i limiti costituzionali a cui è sottoposta la legislazione regionale), la Corte ha dichiarato l’ art. 17, c. 1, primo e secondo periodo e c. 2, primo periodo del d.l. n. 195/2009 costituzionalmente illegittimo per la parte in cui non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure partecipative di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 .