La normativa sulla difesa del suolo non sempre può prescindere dal confronto con la Regione

di 29 Maggio 2011 Giurisprudenza

Le attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, rientrano nella materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex plurimis: sentenze n. 341 del 2010; n. 254, n. 246 e n. 232 del 2009).

Tuttavia nel caso di specie atteso che la normativa statale sospettata di illegittimità disponeva anche in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche che lo Statuto riserva alla competenza provinciale (con i limiti costituzionali a cui è sottoposta la legislazione regionale), la Corte ha dichiarato l’ art. 17, c. 1, primo e secondo periodo e c. 2, primo periodo del d.l. n. 195/2009 costituzionalmente illegittimo per la parte in cui non rinvia, per l’applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure partecipative di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 .

Corte Cost 109-2011