La Corte Costituzionale e il criterio del VAM

di 10 Gennaio 2013 Giurisprudenza

Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’Art. 5 bis, c. 3° e 4°, del decreto legge 11/07/1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 08/08/1992, n. 359 e art. 16, c. 5° e 6°, della legge 22/10/1971, n. 865, come sostituiti dal”art. 14 della legge 28/01/1977, n. 10, che prevedono il V.A.M. (valore agricolo medio) quale criterio per l’indennizzo delle espropriazioni dei suoli agricoli e non edificabili, perché in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e  con l’art. 42, terzo comma, Cost. Infatti, é costituzionalmente necessario che la determinazione dell’indennità espropriativa avvenga avendo riguardo alle caratteristiche essenziali del bene ablato.Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte), deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, in via  consequenziale, dell’art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, recante la nuova normativa in materia di espropriazione.