Il Tar Lazio afferma l’obbligo di motivazione per le modifiche di destinazione in pejus

di 21 Ottobre 2009 Giurisprudenza

Il TAR Lazio con la sentenza in commento annulla la delibera di approvazione  della Giunta Regionale relativa al PRG di un comune. 

La decisione del GA appare lineare e sintetica: pur riconoscendo l’ambito di discrezionalità dell’amministrazione nel motivare la scelte pianificatorie, tuttavia quando le scelte di piano incidono negativament sulle destinazioni precedenti, dimuendone le chances di sfruttamento, sussiste l’obbligo di adeguata motivazione sul punto.

Il Collegio osserva che dagli "atti depositati in giudizio dall’Amministrazione resistente non emergono le ragioni per le quali le zone in questione, già classificate “B”, non hanno più le caratteristiche richieste né dall’atto impugnato" La decisione muove dal presupposto che per procedere alla riclassificazione di una zona precedentemente con destinazione "B" a "C" occorre motivare adeguatamente sia per quanto attiene al profilo sostanziale (edificazione esistente, presenza delle oo.uu., ecc.) che sul piano processuale facendo espresso riferimento al 21 octies nella parte in cui prevedendo che "l’Amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, si fa implicito riferimento ad atti, almeno astrattamente, diversi da quelli vincolati, e quindi, discrezionali.

Testo sentenza