Il TAR Campania riconosce il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi relativi alla legittimità edilizia ed urbanistica dell’immobile al fine di beneficiare del Superbonus 110%   di Giuseppe Vallefuoco e Fabio Cusano

di 29 Marzo 2022 Articoli

Sentenza 1681_2022

 

Con la recente decisione n. 1681 del 14.3.2022, il TAR Campania, Sezione Sesta, ha riconosciuto – in relazione all’istanza di accesso agli atti concernenti la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile presentata dal proprietario dello stesso allo scopo di usufruire del cd. Superbonus 110%[1] di cui all’art. 119, D.L. 34/2020 (cd. decreto Rilancio) – la sussistenza in capo a questi di un interesse diretto, concreto ed attuale, cui fa da contraltare l’obbligo di ostensione in capo all’autorità amministrativa.

Nella fattispecie, il ricorrente, proprietario di un immobile destinato a civile abitazione, al fine di ristrutturare l’abitazione di sua proprietà usufruendo dei benefici fiscali di cui sopra, presentava dapprima all’Amministrazione comunale richiesta di copia conforme della licenza edilizia. Egli riceveva, tuttavia, riscontro negativo dall’Amministrazione, la quale asseriva da un lato che non era stato possibile rinvenire il documento della licenza edilizia, dall’altro che la relativa trascrizione nel Registro delle licenze edilizie pareva inficiata dalla presenza di vizi formali.

Consequenzialmente, il ricorrente presentava istanza di accesso volta alla acquisizione degli atti necessari a disvelare i titoli legittimanti la costruzione dell’immobile di proprietà e, di fronte all’inerzia dell’Amministrazione, presentava ricorso al TAR.

Il Tribunale adito ha riconosciuto la fondatezza della pretesa, sottolineando la sussistenza di un interesse personale, attuale e concreto del privato all’ottenimento degli atti afferenti alla legittimità edilizia ed urbanistica dell’immobile di cui è proprietario e, di conseguenza, la sussistenza del diritto di accesso alla documentazione richiesta.

Nello specifico, si sottolinea come la posizione azionata dal ricorrente, lungi dall’essere finalizzata alla mera conoscenza circa la legittimità o meno della propria situazione sotto il profilo urbanistico ed edilizio, è strettamente funzionale alla tutela di una diversa ed ulteriore situazione giuridica, afferente ad un diritto costituzionalmente riconosciuto e tutelato, come quello di proprietà.

Il richiamato scopo è, secondo il Tribunale adito, pienamente in linea con la natura strumentale del diritto di accesso, autorevolmente affermata dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2006[2], la quale inquadrò il diritto di accesso come posizione che ex se non garantisce l’acquisizione o la conservazione di un bene della vita e, per questo, non assicura direttamente il conseguimento di un’utilità finale, essendo, piuttosto, strumentale al soddisfacimento di altri interessi giuridicamente rilevanti, rispetto ai quali si pone in posizione ancillare.

Ciò premesso, il TAR Campania riconosce la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale (come richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b, L. 241/90) in capo all’istante, essendo la richiesta di questi evidentemente funzionale alla tutela di una posizione sostanziale autonoma, vale a dire il proprio diritto di proprietà e le prerogative che da questo discendono (tra le quali non può che rientrare anche la pretesa all’ottenimento dell’agevolazione fiscale di cui al cd. Superbonus), non risolvendosi in una generica pretesa, di natura esplorativa e non finalisticamente orientata, alla conoscenza circa la legittimità dell’agire amministrativo.

Premessa, ed indiscutibile, la fondatezza della pretesa di parte privata, il TAR adito ha altresì la premura di ricordare e sottolineare come, ancor prima della verifica circa la meritevolezza dell’istanza, la facoltà di accesso agli atti costituisce, giusto il disposto dell’art. 22, comma 2, L. 241/90 “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”, afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis, L. 241/90).

Per i suddetti motivi, dunque, il TAR Campania, riconosciuta la sussistenza del diritto all’accesso ai documenti de quibus, ha ordinato all’Amministrazione comunale di esibire gli stessi entro 60 giorni dalla data di comunicazione o di notifica della sentenza.

In conclusione giova evidenziare come la decisione sin qui analizzata si inserisca nel solco di un’applicazione giurisprudenziale sempre più uniforme nel suo garantismo verso le pretese di parte privata, che oltretutto discendono dalla pura e semplice applicazione del tenore testuale delle regole individuate dalla L. 241/90, ma anche e soprattutto dal D.Lgs. 33/13. A titolo meramente esemplificativo, può richiamarsi il dictum del TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, nella pronuncia n. 8968 del 27.07.2021, il quale, ancora in riferimento ad una richiesta di accesso agli atti finalizzata all’ottenimento del beneficio fiscale in parola, ha accolto il ricorso della parte privata, riconoscendo in capo a questa l’interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione documentale ed alla possibilità di estrarre relativa copia.

[1] Giova ricordare che il cd. Superbonus è un’agevolazione fiscale consistente in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, quali, ex multis, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La legge di bilancio 2022 ha prorogato il termine per la fruibilità dell’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse e percentuali di detrazione differenti (fino al massimo del 110%) in ragione della finestra temporale in cui le spese siano state sostenute.

[2] Per un commento si vedano L. Bertonazzi, Note sulla consistenza del c.d. diritto di accesso e sul suo regime sostanziale e processuale: critica alle decisioni nn. 6 e 7 del 2006 con cui l’Adunanza plenaria, pur senza dichiararlo apertamente e motivatamente, opta per la qualificazione della pretesa ostensiva in termini di interesse legittimo pretensivo, in continuità con la decisione n. 16 del 1999, in Il Diritto processuale amministrativo, 2007, n. 1, 165 ss.; G. Tulumello, Brevi note sulla attuale disciplina dell’accesso agli atti amministrativi, in Giurisprudenza di merito, 2007, n. 1, 6 ss.; G.P. Cirillo, Il nuovo sistema della tutela giustiziale e giurisdizionale in materia di accesso ai documenti amministrativi, in Giurisdizione amministrativa, 2006, n. 9, 243 ss.; C. Mucio, La Plenaria (non) si pronuncia sulla natura dell’accesso, in Urbanistica e appalti, 2006, n. 9, 1081 ss.; M. Occhiena, Diritto di accesso, sua “natura camaleontica” e Adunanza Plenaria 6/06, in Il Foro italiano, 2006, n. 7, 378 ss.; S. Rodriguez, La tutela giurisdizionale del diritto di accesso agli atti amministrativi. Due Plenarie a confronto, in Giurisprudenza italiana, 2006, n. 10, 1967 ss.; N. Saitta, Le mezze-novità giurisprudenziali e normative in materia di accesso, in Giurisdizione amministrativa, 2006, n. 10, 315 ss.; A. Scognamiglio, Tutela giurisdizionale del diritto di accesso e termini di decadenza, in Foro amministrativo C.d.S., 2006, n. 9, 2484 ss.; A. Simonati, La reiterazione dell’istanza di accesso e conseguenze sul processo, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, n. 12, 1322 ss.