Il risarcimento del danno per il ritardo della pubblica amministrazione di Luca Golisano

Il risarcimento del danno per il ritardo della pubblica amministrazione di Luca Golisano

Sebbene in materia di governo del territorio l’approccio autoritativo dell’amministrazione ceda sempre più frequentemente il passo ad un’urbanistica consensuale mediante la predisposizione di accordi sostitutivi, è ancora prevalente, anche al fine del rilascio di singoli provvedimenti, il ricorso al tradizionale procedimento amministrativo così come disciplinato dalla L. n. 241 del 1990.
Conseguentemente, in occasione della sentenza recentemente pronunciata dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 03 dicembre 2018, n. 6859), può essere utile una breva disamina della giurisprudenza dei Giudici di Palazzo Spada con riferimento al ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento e, in particolare, i possibili margini per riconoscere una responsabilità dell’amministrazione per il risarcimento del danno.
In via preliminare occorre ribadire come la cognizione di dette controversie rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante la formula di cui all’art.133, primo comma, lett. a), n. 1) del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010) che dispone quanto segue: <<Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge le controversie in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo>>.
Sul tema, sebbene pacifico, si è recentemente pronunciato il Tribunale di Roma, sez. II, 7 aprile 2017, n. 7024, che ha ricordato come <<La previsione legislativa di ipotesi tipiche di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ha la funzione di risolvere ed evitare i problemi che provocherebbe la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in base all’ordinario criterio di riparto, basato sulla distinzione tra diritti soggetti ed interessi legittimi, in controversie che vedono l’inscindibile coesistenza di interessi legittimi e diritti soggettivi>>.
Quanto riportato deve ribadirsi a fortiori con riferimento alla materia urbanistica e dell’edilizia, a loro volta devolute alla giurisdizione esclusiva in forza dell’art. 133, 1 comma, lett. f) del c.p.a.
Ciò premesso, per ritardo della pubblica amministrazione si viene ad intendere il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, di cui all’art. 2 della L. n. 241 del 1990, avente carattere ordinatorio sicché l’inosservanza del termine da parte dell’amministrazione “non esaurisce il potere di provvedere né determina di per sé l’illegittimità dell’atto adottato fuori termine” (vedasi Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 8371.
A fronte di detto ritardo la richiesta di risarcimento del danno avanzato dall’istante privato, secondo il Cons. Stato sez. IV, 10/06/2014, n.2964, <<da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l’ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall’altro, in ossequio al principio dell’atipicità dell’illecito civile, costituisce una fattispecie sui generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità>>. Conseguentemente, come recentemente ribadito dal Consiglio di stato nella sentenza di questi giorni, n. 6859 del 2018, <<la sussistenza del danno da ritardo non può presumersi iuris tantum, in relazione al mero superamento del termine fissato per l’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provarne i presupposti sia di carattere oggettivo (…), sia di carattere soggettivo>>.
Ebbene per quanto concerne i corretti presupposti dell’azione risarcitoria, i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che <<la colpa dell’amministrazione può essere riconosciuta solo in situazioni di inescusabilità, in un contesto di circostanze che palesi negligenza e imperizia, e di intenzionalità di agire in violazione delle regole di buona amministrazione>> (Cons. Stato, Sez. V sent., 17 giugno 2015, n. 3047); formula che va integrata con una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale le formulazioni normative incerte, la complessità del fatto o i contrasti giurisprudenziali integrano l’errore scusabile esimente la responsabilità civile dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. V sent., 18 giugno 2018, n. 3730, Cons. Stato Sez. VI Sent., 14 novembre 2014, n. 5600).

 

Si allega, in baso, la recente e breve sentenza dei giudici di Palazzo Spada sul tema esaminato

 

Cons. Stato n. 6859 2018