Il Consiglio di Stato sulla sopravvenienza del Decreto Salva Casa, di Paolo Urbani

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8542 del 2024, ha respinto l’appello di una società che chiedeva la sanatoria per l’innalzamento di un sottotetto in un edificio vincolato. La vicenda ha sollevato questioni cruciali legate alle tolleranze costruttive e all’applicazione delle normative sopravvenute, i.e. il Decreto Salva Casa. Tuttavia, il Consiglio ha chiarito che tali normative non possono essere applicate retroattivamente per sanare interventi già oggetto di diniego sulla base della normativa vigente al momento della loro realizzazione.

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha respinto il ricorso confermando che l’intervento non solo non rispettava le tolleranze previste al momento della richiesta di sanatoria, ma che la normativa sopravvenuta del Decreto Salva casa non poteva essere applicata retroattivamente per sanare abusi commessi in passato.

La decisione sottolinea come il rispetto del quadro normativo vigente al momento della realizzazione delle opere resti un principio fondamentale nella gestione edilizia.

Una delle questioni centrali riguardava l’interpretazione delle norme urbanistiche locali, che stabiliscono chiaramente l’impossibilità di alterare la sagoma e il volume di edifici sottoposti a protezione, a meno di specifiche deroghe, non presenti nel caso in questione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le modifiche al sottotetto, consistenti in un innalzamento di 40 cm, rappresentassero una variazione volumetrica e planimetrica significativa, in netto contrasto con i limiti imposti dal Piano degli Interventi.

Riguardo alle tolleranze costruttive del 2% previste dall’art. 34-bis del DPR 380/2001, il Consiglio ha evidenziato che l’incremento di altezza realizzato fosse ben oltre il margine consentito. Le misurazioni tecniche, effettuate da un soggetto terzo incaricato dal Comune, hanno mostrato un aumento di 41 cm, rispetto alla tolleranza massima di circa 22 cm.

In merito all’applicazione della normativa aggiornata introdotta dal Decreto Salva casa, il Consiglio ha chiarito che tale normativa non può essere presa in considerazione nel giudizio. La legittimità del provvedimento impugnato deve infatti essere valutata sulla base delle leggi vigenti al momento della sua adozione, ossia nel 2021, quando il decreto non era ancora in vigore.

Il Consiglio di Stato ha inoltre indicato che, sebbene il Comune potrebbe eventualmente riconsiderare la questione alla luce della normativa sopravvenuta, questa possibilità esula dall’oggetto del giudizio. La decisione è stata quindi basata sul quadro normativo e sui fatti accertati all’epoca dell’adozione del diniego.