Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti al condono in area paesaggistica

di 25 Settembre 2013 Giurisprudenza

La l. n. 326 del 2003 che ha introdotto il c.d. terzo condono, pur collocandosi sull’impianto generale della l. n. 47 del 1985, disciplina in maniera più restrittiva le ipotesi in cui sussistano determinati vincoli di inedificabilità relativa (tra cui quelli a protezione dei beni paesistici), precludendo la sanatoria delle opere abusive sulla base della anteriorità del vincolo e della difformità dalla normativa o dagli strumenti urbanistici, senza la previsione procedimentale di alcun parere dell’autorità ad esso preposta, con ciò collocando gli abusi nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria.

Pertanto nel caso in cui:

a) il vincolo di inedificabilità sia preesistente all’esecuzione delle opere abusive;

b) le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici,

l’opera non è condonabile nemmeno nel caso in cui l’Autorità preposta alla tutela del vincolo rilasci un parere favorevole infatti la carenza della sua previsione da parte del comma 27 dell’art. 32 della L. n. 326 del 2003 preclude infatti che “il medesimo possa assumere valenza giuridica ai fini della sanatoria e tanto meno natura vincolante”.

Da ultimo la competenza delle Regioni in materia di condono con riferimento a tutte le tipologie d’abuso (Cfr. Corte Costituzionale sent. n. 196/2004) non elide in alcun modo la portata dei limiti imposti per gli abusi nelle zone vincolate.

Sentenza CdS n. 4587/2013