I vincoli misti: tutela delle aspettative qualificate, interesse pubblico e discrezionalità amm.va

di 16 Giugno 2010 Incontri

Ancora due sentenze sulla natura dei vincoli urbanistici cosiddetti conformativi posti dai comuni che a fronte della difficoltà di reiterare vincoli espropriativi li tramutano in vincoli conformativi con conseguenze rispetto al privato non sempre compatibili con il regime del libero mercato di cui alla sent.179/99 della corte Cost. Si perpetua in sostanza una situazione di fatto di compressione della proprietà  privata, derivante sia dalla impossibilità di realizzavi interventi di pubblica utilità per mancanza dell’utilitas economica, ed anche per l’assenza di accompagnamento da parte dei comuni  – attraverso specifiche direttive o schemi di convenzione –  che permettano al privato di comprendere le modalità realizzative degli interventi nonché quelle di gestione dei beni pubblici ai fini del ritorno economico.

Si tratta in sintesi, della ennesima foglia di fico dietro la quale si celano le discutibili scelte conformative dei comuni circa l’apposizione di tali vincoli non soggetti a decadenza, ma della cui attuazione l’amministrazione spesso si disinteressa completamente forte, della consolidata e discutibile giurisprudenza del Consiglio di stato che ne avalla la natura giuridica. Ne consegue che dalla padella della temporaneità dei vincoli urbanistici siamo passati alla brace di vincoli urbanistici astrattamente conformativi con buona pace per il rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di proprietà di cui all’art.42 Cost.

Da tempo ormai i principi perequativi e la previsione di accordi sostitutivi di provvedimento tesi alla cessione gratuita delle aree al comune in cambio del riconoscimento di volumi edificatori da spendere in ambiti perequativi dimostra che molti comuni trovano soluzioni diverse e più rispettose del principio di uguaglianza finalizzate a redistribuire tra i proprietari non solo gli onori ma anche gli oneri della costituzione di dotazioni territoriali. Credo che solo in Italia si perpetui una così forte discriminazione tra proprietari che potrebbe essere evitata con un po’ di buon senso e maggiore rispetto dell’uso disinvolto della tutela dell’interesse pubblico. Il che dimostra che i progetti di legge presentati a più rispese in parlamento sulla legge di principi in materia di governo del territorio al di là  di enucleazione di principi dovrebbe entrare più nel merito delle scelte di pianificazione restringendo l’enorme discrezionalità nel quid e nel quomodo attribuita ai comuni, in funzione del principio di equità e della effettiva attuazione della funzione sociale a cui la proprietà privata può essere subordinata. 

Paolo Urbani

Sentenza CDS n. 2843/2010

Sentenza CDS n.1982/2010

Sentenza TAR Lombardia PRG Buccinasco

Parere su un caso di vincolo misto nel comune di Pescara

CDS 216 2010 PRG Padova

CASS n. 7329/2011