I pannelli fotovoltaici possono essere installati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di Fabio Cusano

TAR_AQ_214_2023

 

Con sentenza n. 214 del 20 aprile 2023, il TAR Abruzzo (sez. I) ha ribadito che con riferimento all’installazione di pannelli fotovoltaici in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, le motivazioni dell’eventuale diniego (anche se parziale) di autorizzazione paesaggistica devono essere puntuali e analitiche, in quanto l’ordinamento esprime un chiaro favore riguardo a tali impianti, potendo essi concorrere, indirettamente, alla salvaguardia degli stessi valori paesaggistici. La valutazione richiesta ai fini della tutela del vincolo paesaggistico non può, di conseguenza, ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma deve farsi carico di tutti gli interessi pubblici coinvolti e favorire la soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica.

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di distinte unità abitative site in Pacentro (AQ), hanno adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della autorizzazione paesaggistica del Comune di Pacentro, limitatamente alla parte in cui prescrive che “i pannelli fotovoltaici non siano installati sulla falda di copertura”. L’area in cui ricade l’intervento è tutelata paesaggisticamente ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 per effetto del D.M. 21.06.1985 emanato ad integrazione del precedente D.M. 25.06.1977 così come integrato dal precedente D.M. 12.09.1984 e ai sensi dell’art. 142, c. 1, lett. f) del Codice in quanto ricompresa all’interno del perimetro del Parco Nazionale della Majella.

Con l’autorizzazione paesaggistica impugnata il Comune, sulla base del diniego opposto dalla Sovrintendenza, ha assentito solo in parte i lavori, escludendo l’installazione sul tetto del fabbricato degli impianti fotovoltaici che non appare, a giudizio dell’organo tutorio, compatibile con i valori del contesto paesaggistico analizzato.

Ad avviso del TAR Aquila il ricorso introduttivo è meritevole di positivo apprezzamento.

Secondo le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza il manufatto su cui i ricorrenti intendono installare i pannelli, con particolare riguardo alla specificità del manto di copertura in laterizi, qualificano in maniera identitaria e riconoscibile il paesaggio tutelato in quanto sono espressione dei caratteri corali tradizionali che trovano riscontro nel complesso delle cose immobili sottoposto a tutela. In particolare, i connotati delle coperture in laterizio comuni alla quasi totalità degli edifici ricompresi nel complesso individuato assumono particolare rilievo nella percezione visiva dei luoghi in argomento per via della morfologia dell’insediamento in esame.

In definitiva, la Soprintendenza ha rilevato, negli atti di diniego opposti, che la presenza dei pannelli fotovoltaici “si ritiene non compatibile con l’immagine tradizionale in coppi di laterizio. In ragione della particolare ubicazione dell’edificio e dell’orientamento della falda interessata, infatti, l’intervento risulterebbe notevolmente percepibile nonché rilevante paesaggisticamente in considerazione dei valori del paesaggio rurale e del paesaggio naturale sopra rappresentati”.

I ricorrenti deducono vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e per disparità di trattamento, nonché di difetto di istruttoria e motivazione.

La tesi di parte ricorrente merita condivisione.

Deve rilevarsi in premessa che il giudizio della Soprintendenza costituisce espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione dispone in materia e dalla quale discende la sua sindacabilità solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti. Nel caso di specie tali vizi devono ritenersi sussistenti. Per costante giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Toscana, sez. III, 6 settembre 2018, n. 1168), alla quale il Collegio intende conformarsi, il diniego – anche parziale – dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare; e, a maggior ragione, puntuali e analitiche debbono essere le ragioni del diniego qualora l’autorizzazione richiesta riguardi la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei cui confronti l’ordinamento esprime un chiaro favore (l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 qualifica di pubblica utilità le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; l’art. 11 del d.lgs. n. 28/2011 stabilisce l’obbligo di integrare le fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, come già l’art. 4 co. 1-bis del d.P.R. n. 380/2001), potendo essi concorrere, indirettamente, alla salvaguardia degli stessi valori paesaggistici. La valutazione richiesta ai fini della tutela del vincolo paesaggistico non può, di conseguenza, ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma deve farsi carico di tutti gli interessi pubblici coinvolti e favorire la soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica (cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2018, n. 3207; id., 6 marzo 2018, n. 1424; id., 23 marzo 2016, n. 1201).

Difatti, l’impiego di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è qualificato dalla legislazione vigente come opera di pubblica utilità ed è incentivato dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’ecosistema, sicché le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti (TAR Veneto 20 febbraio 2023, n. 233).

È stato altresì rimarcato in giurisprudenza che il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n. 357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017) in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

In simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti – ancorché potenzialmente antagonistici – interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d’altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto. Poiché il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto eurounitario (v. art. 11 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28), non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Essendo cambiato il quadro normativo, e anche la sensibilità collettiva verso l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, risulta inevitabilmente diverso anche il modo in cui sono valutate le modifiche all’aspetto tradizionale dei luoghi. Occorre quindi focalizzare l’attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante (cfr. sentenze TAR Brescia, Sez. I, n. 1148 del 30 novembre 2018; n. 27 del 12 gennaio 2016; e n. 3726 del 4 ottobre 2010).

Ebbene, nel caso di specie la Soprintendenza si è limitata a inferire, in via automatica ed apodittica, l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici senza farsi carico del dovuto bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica.

La Soprintendenza, anziché suggerire la praticabilità di soluzioni alternative al posizionamento dei pannelli fotovoltaici sulla falda di copertura che non interferiscano con le visuali panoramiche, ha espresso una valutazione radicalmente ostativa alla realizzazione dell’intervento progettuale ritenendo preclusa in assoluto l’installazione dei pannelli fotovoltaici ed invitando di fatto i ricorrenti ad optare per tecnologie e modalità di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili diverse da quella solare che possano risultare meno impattanti dal punto di vista paesaggistico.

Peraltro, i pareri qui contestati solo apparentemente si dimostrano rispondenti ad una valutazione in concreto della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dal momento che l’affermata non conformità dei pannelli fotovoltaici alla tutela paesaggistica sembra rinvenirsi prevalentemente nell’aspetto cromatico e nella “tradizionalità” delle coperture impiegate nella zona, di modo che l’introduzione di elementi “tecnologici” (quali gli impianti fotovoltaici) sarebbe inevitabilmente e, comunque, preclusa. Per l’effetto, viene prescritto non già l’impiego di un colore o di una forma maggiormente consoni al contesto, bensì di non utilizzare affatto i pannelli, in tal modo pervenendosi ad una conclusione basata su presupposti apodittici e generali, avulsi da una valutazione in concreto riferita allo specifico contesto paesaggistico (in tali termini, T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 29/03/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 29/03/2021), n.296).

Invero deve affermarsi che la soluzione progettuale proposta dai ricorrenti, come risulta chiaramente dalla relazione tecnica, va invece nella direzione di contemperare l’interesse generale alla tutela del paesaggio con l’interesse, altrettanto generale, allo sviluppo dell’uso di fonti energetiche rinnovabili attraverso l’adozione di specifiche cautele tese a minimizzare l’impatto della installazione di che trattasi. Il posizionamento parallelo alla falda di copertura, l’utilizzo di colorazioni dei materiali usati identico, o comunque compatibile, con quello della struttura della falda stessa, la caratteristica non riflettente degli stessi “mimetizzano” al massimo l’impianto, riducendo così al minimo il suo impatto sulla struttura ed armonizzandosi con la stessa proprio in un’ottica di rispetto dell’area circostante.

In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni, il ricorso introduttivo è dunque fondato ed è stato accolto.