Quando i comuni hanno difficoltà ad usare strumenti di perequazione.Commento di Annalaura Giannelli

di 28 Gennaio 2010 Giurisprudenza

Il TAR Lombardia annullando il PGT di Buccinasco torna ad affermare principi che dovrebbero sempre accompagnare l’azione amministrativa.

L’urbanistica come è noto ha da sempre fornito spunti alla giurisprudenza amministrativa ed al Legislatore per la formulazione e la sistemazione di principi e istituti poi mutuati all’intero diritto amministrativo nelle sue varie articolazioni. L’urbanistica e l’edilizia in quanto terreno di scontro di interessi rilevanti, non solo economici, è stata oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza che ha esteso istituti tipici della submateria edilizia ed urbanistica all’intera sfera della propria giurisdizione.

Nella sentenza che qui riportiamo balza all’occhio l’oggetto principale della questione: la perequazione.

Perequare significa eliminare, o quantomeno tentare di eliminare, le disparità di trattamento ovveosia spalmare oneri e benefici equamente tra i consociati. Tuttavia non bisogna certo dimenticare che una certa disparità e discriminazione è insita nel concetto stesso di scelta amministrativa o politica che sia. Nel momento stesso in cui si conferisce potere discrezionale all’amministrazione, il libero apprezzamento dell’interesse da perseguire nasconde in sè la necessaria discriminazione tra consociati.

Nella sentenza qui riportata il TAR muove diverse censure alla scelta del Comune, in primo luogo riscontra vizi procedimentali legati alla necessità di riadottare il PGT a seguito di correzioni in sede di approvazione conseguenti ad auto-osservazioni presentate dal Comune. In secondo luogo il giudice amministrativo chiarisce il concetto di interesse a ricorrere: quand’anche si incide non direttamente sul proprio terreno per impugnare è sufficiente che le previsioni urbanistiche facciano assumere "alle aree limitrofe una connotazione e consistenza oggettivamente negative, che determini cioè una lesione effettiva  ed attuale nella posizione sostanziale degli esponenti".

Dopo aver  tracciato le differenze tra i vari sistemi perequativi, il TAR rileva come il Comune ha sostituito gli indici virtuali presenti nel PGT adottato con indici effettivi in sede di approvazione svuotando cosi di significato "anche l’obbligo di estendere il piano attuativo dalle zone di trasformazione a quelle di perequazione": viene svilita la funzione perequativa che trova nella partecipazione di tutti i proprietari al mercato edilizio un proprio tratto caratterizzante. Infine in un sistema perequativo, a differenza di quello compensativo, l’indice di compensazione è necessariamente svincolato al valore venale dell’area posto che ciò dipende da una scelta discrezionale dell’amministarzione in relazione sia alla collocazione delle volumetrie realizzabili sia all’area in cui devono ricadere. Le volumetrie oggetto di riposizionamento sono quindi legate sia alla zona da cui decollano secondo l’indice previsto sia alle caratteristiche dell’area su cui atterrano.

Testo sentenza

Riportiamo il commento della dott.ssa Annalaura Giannelli di prossima pubblicazione su Urbanistica&Appalti

commento Annalaura Giannelli