Al giudizio della Corte Cost. l’art.2 bis del TU 380/2001 in materia di standards urbanistici ed edilizi di Paolo Urbani

Il consiglio di Stato sez IV ha rimesso al vaglio della Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’art 2 bis del TU 380/2001 in materia di standards urbanistici ed edilizi, come inserito dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

 

La disposizione sarebbe in contrasto con articolo 117, lett. m) ed s) (lesione della competenza esclusiva statale in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e di “tutela dell’ambiente”).

Inoltre, l’attribuzione alle Regioni della potestà legislativa in materia di deroga agli standards di cui alla l.1150/42 ed al relativo DM 1444 del 1968,  comporta effetti discriminatori, rilevanti sotto il profilo della violazione dell’articolo 3 della Costituzione, nella misura in cui, obliterando l’esigenza di fissazione di criteri omogenei e uniformi a suo tempo espressa dai commi ottavo e nono dell’articolo 41-quinquies della legge n. 1150/1942, finisce per incidere sul regime proprietario dei suoli, che risulta potenzialmente assoggettato a regole differenti nelle diverse Regioni pur in relazione ad aree avente identica destinazione urbanistica e ad interventi edilizi rientranti nella medesima tipologia.

 

Ancora una volta il giudice amministrativo si fa carico di riportare a regola il rispetto dei principi fondamentali in materia urbanistica a fronte di maldestre norme legislative nazionali a favore di un regionalismo di prossimità lontano dagli interessi nazionali

 

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