Con sentenza 28 maggio 2008, n. 1629, la Seconda Sezione del TAR Veneto, in relazione ad una pratica di condono edilizio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un atto dell’Amministrazione per mezzo del quale quest’ultima si era limitata a chiedere documentazione utile al fine di esaminare la pratica di condono; tale decisione è scaturita dal carattere endoprocedimentale della richiesta, non avendo questa i caratteri di definitività e lesività nei confronti della posizione del soggetto richiesti affinchè un provvedimento possa essere autonomamente ed immediatamente impugnabile. Tantomeno la richiesta di preventiva oblazione dell’importo a conguaglio può essere qualificata come arresto procedimentale, dunque immediatamente impugnabile, posto che nei confronti dell’atto definitivo sarebbe sempre ammessa la tutela giurisdizionale da parte del privato ricorrente.