TAR Toscana, sez. I, sent. 24.05.2007 n. 796

di 20 Luglio 2007 Giurisprudenza

URBANISTICA ED EDILIZIA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE – L.R. TOSCANA n. 5/1995 – REGOLAMENTO EDILIZIO – IMPOSIZIONE DELL’OBBLIGO DEL PRIVATO DI CEDERE GRATUITAMENTE DELLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ILLEGITTIMITA’ – NECESSITA’ DI OTTENERE LA DISPONIBILITA’ DELLE AREE A MEZZO DI ESPROPRIO – SUSSISTE.

1. E’ illegittima la prescrizione di piano con la quale il Comune, per una determinata area, subordini l’edificazione privata alla cessione gratuita di una parte rilevante della stessa, al dichiarato scopo di acquisire un’area da destinare successivamente alla realizzazione di “abitazioni pubbliche da assegnare ad affitto convenzionato”, peraltro con un indice di edificabilità di gran lunga superiore a quello consentito sulla restante zona. Risulta, infatti, dalla normativa in tema di piani per l’edilizia residenziale pubblica (leggi n. 167/1962 e n. 865/1971) che la provvista delle aree da reperire per la realizzazione dei suddetti piani deve avvenire mediante lo strumento dell’espropriazione per pubblica utilità (cfr. Cass. civ. sez. I, 16 settembre 2002, n. 13493). A tale scopo non può dunque servire l’istituto della cessione gratuita di aree, previsto come contenuto necessario della convenzione di lottizzazione e finalizzato, in stretta correlazione con il principio di onerosità della concessione, al reperimento delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. ()