Riportiamo una recentissima decisione del TAR Lazio sul PRG di Roma. Nel merito il giudice amministrativo ritiene illegittima la previsione che stabilisce a carico dei proprietari degli Ambiti di compensazione (art. 18, comma 4 delle N.T.A.) un puntuale obbligo di cedere al Comune, o a soggetti terzi dallo stesso individuati, la superficie fondiaria corrispondente alle previsioni edificatorie riservate al Comune medesimo. Tale obbligo deve essere oggetto di una previsione di fonte legislativa che autorizzi una riserva di proprietà fondiaria alla mano pubblica.
Riportiamo un primo commento del Prof. Paolo Urbani