In tema di condono edilizio, la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma, avendo ad oggetto opere abusive, ex se contrastanti con le previsioni urbanistico-edilizie comunali e che, come tali, hanno già, in qualche misura, inciso sul bene giuridico “paesaggio“, presuppone l’attuazione di un’istruttoria ponderata e puntuale, compendiata in adeguato corredo motivazionale, finalizzata ad accertare se, specie a fronte di interventi edilizi datati, gli stessi possano ritenersi compatibili con il contesto circostante, per come modificatosi nel tempo e, quindi, per come appare all’amministrazione nel momento dell’esercizio del potere. Non spetta invece alla Sovrintendenza esercitare competenze riservate all’amministrazione comunale, investita del potere di sorveglianza urbanistico-edilizia e competente all’istruttoria della domanda di condono sotto il profilo urbanistico-edilizio, acquisendo ogni elemento utile per accertare l’eventuale modificazione apportata alle opere edilizie dopo la presentazione della domanda di condono. La Sovrintendenza, da parte sua, deve valutare la compatibilità con i vincoli paesaggistici delle opere abusive così come attualmente esistenti, al fine di esprimere il parere vincolante al riguardo.