Sentenza T.A.R. Veneto – II sez. – 16 aprile 2006 – n.881

di 8 Maggio 2006 Giurisprudenza

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – II sez. – Sentenza 16 aprile 2006 – n. 881

Pres. Zuballi, Est. Antonelli; Gobbi c. Regione Veneto ed a.

Urbanistica ed Edilizia – Rapporto tra pianificazione e attività edilizia – Mutamento destinazione d’uso in senso edificatorio di area sita in zona agricola – Conseguente sanatoria dei volumi edilizi abusivi preesistenti – Ammissibilità – Fattispecie.

La pianificazione urbanistica, per sua stessa natura, deve tener conto della situazione esistente ma deve anche programmare e organizzare il futuro del territorio. Pertanto si deve ritenere, sulla base della normativa esistente e della stessa logica testé illustrata, che sia consentito rendere edificabili zone che non lo erano in precedenza, sulla base di una diversa valutazione delle linee programmatiche di sviluppo del comune, trattandosi essenzialmente di una scelta discrezionale dell’amministrazione comunale, proiettata nel futuro. Sulla scorta di tali premesse può affermarsi che risulta implicitamente consentito anche sanare alcune situazioni pregresse, ammettendo ad esempio l’edificazione in zone in cui essa non era consentita e sulle quali peraltro esistevano edifici abusivi. L’abusività di un edificio può quindi ben essere sanata in sede di pianificazione urbanistica, rientrando anche tale peculiare aspetto nella scelta discrezionale dell’amministrazione. Ciò implica il tener conto della situazione di fatto, ancorché contrastante con quella de jure, il che risulta implicito in caso di abusività. Si tratta ovviamente di una sanatoria affatto diversa da quella prevista dalle normative statale e regionale, che si applica in via generale agli edifici abusivi e solitamente risulta collegata a specifici requisiti e oneri, in quanto una sanatoria avente origine in un piano regolatore risulta frutto di una scelta discrezionale comunale, legata al futuro assetto del territorio e a specifiche e puntuali scelte programmatorie (sul punto cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 25 novembre 2003 n. 7775). Non si tratta quindi di consentire una sanatoria non prevista dalla legge, quanto di ammettere che tra le scelte dell’amministrazione comunale in sede di pianificazione urbanistica possa rientrare anche quella di rendere legittima l’edificazione dove prima non lo fosse, implicitamente ma indirettamente sanando una situazione di fatto esistente. Altrimenti opinando, una pregressa situazione di abusività impedirebbe la libera scelta pianificatoria comunale, con un vincolo che non trova alcun riscontro nella normativa esistente o nella logica. Il Comune deve tener contro della situazione di fatto esistente, ma non ne può rimanere vincolato per il futuro, in nessun senso.

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