Sentenza Corte Costituzionale 4 luglio 2007, n. 269

di 27 Luglio 2007 Giurisprudenza

Corte Costituzionale, sentenza 4 luglio 2007, n. 269 – pres. Bile, rel. Silvestri – PDCM c. Provincia Autonoma di Trento – giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18-quater comma 5 della L. P. Trento n. 22/1991 – dichiara illegittimità parziale ()

Urbanistica ed Edilizia – Legislazione Regionale – Legge Provincia Autonoma di Trento n. 22/1991, art. 18-quater comma 5 – compensazione urbanistica – Realizzazione diretta, da parte dei proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all’espropriazione, di attrezzature e servizi pubblici previsti dal "Piano regolatore generale" previa convenzione con il comune – Mancata previsione dell’obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l’appalto sia di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria – violazione direttive comunitarie, norme interposte – illegittimità costituzionale.

le direttive comunitarie in materia di procedure ad evidenza pubblica per l’attribuzione di lavori, forniture e servizi, si applicano anche nell’ipotesi che sia conferito ad un privato il compito di realizzare direttamente l’opera necessaria per la successiva prestazione del servizio pubblico, la cui gestione può essere affidata, mediante convenzione, al privato medesimo. Le direttive comunitarie, infatti, fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale (nel caso di specie, della normativa della Provincia autonoma di Trento) all’ordinamento comunitario, in base agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., quest’ultimo inteso quale principio fondamentale.