PERMESSO DI COSTRUIRE. LA RIDETERMINAZIONE POSTUMA PER ERRORE DI CALCOLO VALE SOLO PER LA COMPONENTE DI CON-TRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE. di Giuseppe Marletta

 

T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, 27 ottobre 2021, n. 1547 

TAR PUGLIA ONERI 2021

Con la Sentenza in commento, il T.A.R. Puglia affronta il tema della rideterminazione postuma dell’importo del contributo di costruzione, necessario per il rilascio di un titolo abilitativo edilizio.

La vicenda in esame riguardava la legittimità di una richiesta di pagamento suppletiva del contributo di costruzione, intervenuta dopo circa quattro anni dal permesso di costruire, e giustificata dal fatto che al momento del suo rilascio, tale contributo era stato calcolato senza aver tenuto conto della normativa regionale in vigore in quel momento.

Preliminarmente, la Corte decide di puntualizzare alcune nozioni fondamentali che fanno ormai parte della giurisprudenza amministrativa consolidata. Più in particolare, chiarisce che il giudizio in questione ha ad oggetto un “atto paritetico” non avente natura autoritativa, con cui un Comune accerta la spettanza di “un’obbligazione giuridica di tipo pubblicistico”, e su cui, tuttavia, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, let. f) c.p.a. Oltre a ciò, precisa che tale pretesa è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, non potendosi applicare la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-novies, legge 7 agosto 1990, n. 241, valida per i normali atti d’imperio.

Ciò premesso, il Collegio richiama la nota disposizione di cui all’art. 16, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che vede il contributo di costruzione articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione.

Sul punto, mentre l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di comuni (comma 4), il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni (comma 9). Di conseguenza, i costi di costruzione sono fissati direttamente con delibera regionale, potendo i Comuni solo incrementare o diminuire tale importo in relazione alle situazioni di bilancio comunale e alle caratteristiche del luogo. Al contrario, invece, gli oneri di urbanizzazione, essendo finalizzati a finanziare impianti e strutture di rilevanza pubblicistica, in ragione dei particolari bisogni della popolazione di riferimento, vengono decisi con deliberazione del consiglio comunale.

Alla luce di tale distinzione, il Collegio ritiene che si debba opportunamente tenere distinta la disciplina relativa alla rideterminazione degli oneri di urbanizzazione da quella relativa alla rideterminazione dei costi di costruzione.

Con riguardo alla prima, il Collegio afferma che, soprattutto in base al principio di buona fede oggettiva, le delibere comunali di adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono trovare applicazione esclusivamente “per i permessi rilasciati a far tempo dall’epoca di adozione dell’atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore”, non risultando, pertanto, possibile alcuna rideterminazione retroattiva.

Con riguardo alla seconda, invece, il Collegio ritiene di dover applicare i principi richiamati recentemente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 30 agosto 2018, la quale ha avuto modo di precisare che “i costi-base fissati con delibera regionale si applicano direttamente”. Di conseguenza, siccome le delibere con cui i Comuni determinano i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione hanno carattere eventuale, “il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione” rispetto “al costo base fissato con atto regionale”.

Alla luce di quanto affermato, il Collegio ha affermato l’illegittimità dell’atto di rideterminazione retroattiva solo per la componente di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione. Viceversa, ha considerato legittima la rideterminazione postuma del costo di costruzione, in quanto vi era un’effettiva discordanza rispetto al costo-base stabilito dal legislatore regionale al momento dell’emanazione del titolo abilitativo.