IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA LATITUDINE OPERATIVA DEL TERZO CONDONO EDILIZIO SOLO PER LE NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI di Giuseppe Marletta

di 25 Maggio 2021 Articoli, Focus, Rivista

Sentenza CdS 3342 del 2021

Con la Sentenza in commento, il Consiglio di Stato torna a trattare dei limiti applicativi del c.d. terzo condono edilizio, di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge del 24 novembre 2003, n. 326, confermando l’eccezionalità di tale disposizione con riferimento alle sole «nuove costruzioni residenziali».

Come noto, in Italia, il legislatore è intervenuto in diverse occasioni per consentire la sanatoria di precedenti abusi edilizi. Ciò attraverso le leggi di condono n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003. Il tutto, nel rispetto di determinate prescrizioni formali e sostanziali, e previo pagamento di somme a titolo di oblazione.

L’art. 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge del 24 novembre 2003, n. 326, da ultimo, infatti, applica il procedimento di condono, facendo riferimento, per quanto riguarda gli interventi edilizi, alle opere ultimate entro il 31 marzo 2003 che: “non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi”. Mentre, per quanto riguarda le nuove costruzioni, riferendosi espressamente ai soli edifici residenziali “non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi”.

Il caso prospettato all’attenzione della Seconda Sezione, riguardava un provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria edilizia, avente ad oggetto una nuova costruzione destinata ad attività commerciale. Più in particolare, l’istanza era giustificata dal contenuto di una circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (7 dicembre 2005, n. 2699), che sembrava consentire la sanatoria anche alle nuove costruzioni con destinazione d’uso non residenziali (in parziale corrispondenza con il contenuto della seconda legge di condono edilizio n. 724/1994).

Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, l’art. 32, comma 25, l. 326/2003, non può che essere interpretato sulla base di una chiara interpretazione letterale, sfuggendo a qualsivoglia tentativo di estendere la disciplina oltre i suoi precisi ambiti applicativi. Del resto, lo stesso art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile esclude che le leggi speciali, che fanno eccezione a regole generali, si applichino oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Anzi, in questo caso specifico, anche rispetto alla precedente legge di condono, lo stesso legislatore sembra aver effettuato una scelta di opportunità: per le opere edilizie di ampliamento, infatti, non ha introdotto nessun vincolo di destinazione degli edifici; mentre, per le nuove costruzioni, ha espressamente limitato il perimetro della condonabilità ai soli edifici residenziali.

Per quanto riguarda l’asserita contrarietà con la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2005, n. 2699, il Collegio ha chiarito, poi, che le circolari non possono essere considerate fonti del diritto, dal momento che servono unicamente per uniformare l’applicazione di una disciplina specifica, e la loro violazione può condurre esclusivamente ad una figura sintomatica dell’eccesso di potere.

Pertanto, sulla base di ciò, il Consiglio di Stato ha confermato il precedente approdo ermeneutico, escludendo l’ammissibilità di condoni per nuove costruzioni con destinazione d’uso non residenziali. La circolare n. 2699/2005, infatti, non potrebbe mai vincolare l’interprete, ed è, comunque, palesemente in contrasto con la lettera della legge.