Il TAR Toscana nella sent. 14 febbraio 2011, n. 310 ha stabilito che la previsione in uno strumento urbanistico di aree “a pianificazione differita” (aree non immediatamente edificabili ma idonee ad acquisire destinazione edificatoria mediante apposita variante alo strumento urbanistico, la quale deve essere posta in essere all’esito di un confronto concorrenziale cui possono partecipare tutti i proprietari delle aree interessate) deve ritenersi conforme ai principi che governano la panificazione urbanistica, trattandosi di una diversa modulazione dell’esercizio della funzione pianificatoria, che si sviluppa attraverso una procedura a carattere comparativo in luogo del diretto esercizio della discrezionalità amministrativa, ed è finalizzata a perseguire l’obiettivo della trasparenza e della massimizzazione dell’interesse pubblico in linea con i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.