La Corte Costituzionale, con la sentenza 180 del 2008, interviene nuovamente sul risparto di competenze Stato – Regioni in materia di paesaggio, stabilendo che tra pianificazione territoriale ed urbanistica e pianificazione paesaggistica debba comunque prevalere " l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica" affidata in via esclusiva allo Stato dall’ art. 117.2 lett.s) della Costituzione. La Corte precisa che si tratta di due livelli di tutela che possono (devono) essere coordinati tra loro in una logica collaborativa che tuttavia rimangono distinti con prevalenza di uno sull’altro sulla base del principio gerarchico degli strumenti pianificatori così come espresso dall’art. 145 del D.Lgs 42 del 2004. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza (cfr. sentt. 182/2006 e 367/2007) dichiara costituzionalmente illegittima la normativa della regione Piemonte (art. 12 c.2 l.r. 19 febbraio 2007 n.3) che, alterando l’ordine di prevalenza che la normativa statale, alla quale è riservata tale competenza,detta tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica, viola la ripartizione delle competenze legislative tra gli enti medesimi.