La Corte afferma nuovamente il principio secondo il quale in materia di paesaggio, la legislazione regionale può solo ampliare il livello di tutela accordata dallo Stato.
Nel caso di specie l’art. 142 co. 2 del Codice Urbani è insuscettibile di applicazione in via analogica in quanto riguarda eccezioni espressamente previste dalla legge che quod noluit, tacuit.