Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’Art. 5
bis, c. 3° e 4°, del decreto legge 11/07/1992, n. 333, convertito con
modificazioni in legge 08/08/1992, n. 359 e art. 16, c. 5° e 6°, della
legge 22/10/1971, n. 865, come sostituiti dal”art. 14 della legge
28/01/1977, n. 10, che prevedono il V.A.M. (valore agricolo medio)
quale criterio per l’indennizzo delle espropriazioni dei suoli agricoli
e non edificabili, perché in contrasto con l’art. 117, primo comma,
Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e
con l’art. 42, terzo comma, Cost. Infatti, é costituzionalmente
necessario che la determinazione dell’indennità espropriativa avvenga
avendo riguardo alle caratteristiche essenziali del bene ablato.
Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve
essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, in via
consequenziale, dell’art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001,
recante la nuova normativa in materia di espropriazione.
bis, c. 3° e 4°, del decreto legge 11/07/1992, n. 333, convertito con
modificazioni in legge 08/08/1992, n. 359 e art. 16, c. 5° e 6°, della
legge 22/10/1971, n. 865, come sostituiti dal”art. 14 della legge
28/01/1977, n. 10, che prevedono il V.A.M. (valore agricolo medio)
quale criterio per l’indennizzo delle espropriazioni dei suoli agricoli
e non edificabili, perché in contrasto con l’art. 117, primo comma,
Cost., in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, e
con l’art. 42, terzo comma, Cost. Infatti, é costituzionalmente
necessario che la determinazione dell’indennità espropriativa avvenga
avendo riguardo alle caratteristiche essenziali del bene ablato.
Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve
essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, in via
consequenziale, dell’art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001,
recante la nuova normativa in materia di espropriazione.