Incostituzionale la norma sarda che consente di ricostruire i fabbricati siti nella fascia di 300m dalla linea di battigia marina anche senza conservarne la conformazione e l’ubicazione originarie, di Fabio Cusano

La Corte cost., 26 luglio 2024, n. 151, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9, che sostituisce l’art. 59, comma 6, della legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, nella parte in cui dispone che «[s]ono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall’articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006»; dell’art. 130, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nel testo abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023, variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie», che modifica l’art. 39, comma 15, della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8, limitatamente alle parole «e, qualora l’edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente».

In merito all’art. 130 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, la questione di legittimità costituzionale è fondata.

La violazione di uno specifico giudicato costituzionale, rilevante ai sensi dell’art. 136 Cost., si verifica quando la disposizione riproduce una norma dichiarata costituzionalmente illegittima o ne persegue anche indirettamente il risultato (ex multis, sentenze n. 101 del 2018 e n. 231 del 2017).

Ciò posto, va rilevato che l’art. 130 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 incide, modificandole, sulle previsioni dell’art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, avente ad oggetto disposizioni sul rinnovamento del patrimonio edilizio mediante interventi di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti che necessitano di essere adeguati.

Nel testo originario, il citato art. 39, comma 15, disponeva che «[è] consentita la demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche E, F ed H, nonché nelle zone urbanistiche G non contermini all’abitato. La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La suddetta disposizione è stata, quindi, modificata dall’art. 14, comma 1, lettera h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nei seguenti termini: «[è] consentita la demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche E, F ed H, nonché nelle zone urbanistiche G non contermini all’abitato. La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile senza l’obbligo del rispetto dell’ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016. La disposizione si applica anche nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia marina nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano e nell’intero territorio delle restanti isole minori della Sardegna. Alternativamente è consentito utilizzare la volumetria risultante dalla demolizione degli edifici, esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche F ed H, per trasferirla ad incremento di quella di uno o più edifici con destinazione turistico-ricettiva, all’interno dello stesso comune o in comune limitrofo; l’area di risulta dalla demolizione è acquisita automaticamente al patrimonio indisponibile del comune per destinarla a finalità pubbliche».

L’inciso «senza l’obbligo del rispetto dell’ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire», contenuto nella predetta disposizione, era stato impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sul presupposto che esso ampliasse in modo irragionevole l’ambito applicativo degli interventi di demolizione e ricostruzione, destinati ad incidere anche su beni paesaggistici, e che fosse, pertanto, lesivo degli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., dell’art. 3 dello statuto speciale e del principio di leale collaborazione.

Questa Corte, con la sentenza n. 24 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 14, comma 1, lettera h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, «nella parte in cui aggiunge all’art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 l’inciso “senza l’obbligo del rispetto dell’ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire”».

Nella richiamata pronuncia si è affermato che il legislatore regionale ha travalicato i limiti della potestà legislativa sancita dallo statuto speciale, modificando unilateralmente, e per di più in senso deteriore, la disciplina della fascia costiera, bene paesaggistico assoggettato a rigorosa tutela, per la peculiarità delle caratteristiche naturali e ambientali.

Con l’art. 130 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, ora in scrutinio, il legislatore regionale è intervenuto nuovamente sull’art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, ormai privato dell’inciso dichiarato costituzionalmente illegittimo, modificandolo nei seguenti termini: «[a]ll’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 15 il periodo “La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016” è sostituito dal seguente: “La ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/15 del 5 aprile 2016 e, qualora l’edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 10 bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente”».

La previsione impugnata ha, dunque, reintrodotto la possibilità di ricostruire i fabbricati siti nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia marina anche senza conservarne la conformazione e l’ubicazione originarie («sagoma, prospetti, sedime»), esentando, altresì, dall’obbligo di mantenere le «caratteristiche planivolumetriche e tipologiche» dell’edificio demolito. La stessa disposizione – mediante il richiamo alle ipotesi escluse dal vincolo di inedificabilità elencate nell’art. 10-bis, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989 e agli artt. 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 cod. beni culturali – ha, inoltre, precisato che tale facoltà opera nonostante il fabbricato da demolire e ricostruire ricada in un’area tutelata dal piano paesaggistico e dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’integrazione apportata dalla disposizione in scrutinio riproduce, sia pure con una formulazione più particolareggiata, il contenuto precettivo dell’inciso oggetto dell’ablazione operata da questa Corte con la citata sentenza n. 24 del 2022, così ripristinando gli effetti di una norma già ritenuta lesiva della Costituzione.

Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 130, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente alle parole «e, qualora l’edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente».