Il CDS ribaltando la sent TAR Puglia, Bari , sez. II n. 1961/2010 ha accolto il ricorso della regione Puglia in relazione alla diretta capacità del PUG di delimitare direttamente le aree oggetto di perequazione tramite i comparti dando un’interpretazione estensiva dell’art.14 della l.20/2001.
Inoltre ha ridimensionato la portata vincolante della zonizzazione urbanistica in funzione delle finalità economico sociali della collettività rappresentata (vedi la sent.2710 della stessa sez IV 2012 sul PRg di Cortina d’Ampezzo).
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