
Il TAR Veneto afferma che la realizzazione di un cancello in ferro, in quanto opera pertinenziale di un edificio preesistente, non richiede il rilascio di un apposito permesso di costruire essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1993, n. 493, la procedura semplificata della denuncia di inizio attività. L’ordinanza-ingiunzione di demolizione emessa dal Comune sul presupposto della indefettibilità del permesso di costruire è, pertanto, illegittima.