Segnaliamo la Sentenza 15 maggio 2006 n. 609 con la quale il TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, nel pronunciarsi su una questione afferente la possibilità per l’Amministrazione pianificatrice, nel sistema pinaficatorio disegnato dalla L.R. Emilia-Romagna n. 20 del 2000, di prevedere già in sede di pianificazione strutturale una disciplina urbanistica transitoria direttamente conformativa, in attesa dell’approvazione della pianificazione esecutiva, si sofferma diffusamente sulla ratio ispiratrice dei nuovi modelli di pianificazione urbanistica comunale e sulla conseguente valenza dei distinti livelli in cui l’attività pinaificatoria si articola. Nello specifico, risulta di particolare interesse la ricostruzione del profilo effettuale delle prescrizioni urbanistiche, così come modulate e risultanti dalla integrazione dei diversi strumenti pianificatori (Piano Strutturale, Piano Operativo, Regolamento Urbanistico-Edilizio), condotta attraverso una sovrapposizione tra il paradigma pianificatorio tradizionale ed il nuovo assetto risultante dalla legge urbanistica emiliana. Ciò che conduce i giudicanti a cogliere la cifra specifica del nuovo modello nella sua flessibilità e dinamicità con la quale sono definite le prescrizioni conformative dei suoli: in tal modo, e correttamente, si giustifica l’affermazione dell’assenza di una diretta valenza conformativa nella pianificazione strutturale, costituendo essa soltanto il primo elemento del nuovo sistema pianificatorio, nel quale l’efficacia conformativa discende dal completo svolgersi ed integrarsi delle sue diverse componenti.
Non est vivere, sed valere vita est: la Consulta amplia la nozione di “trattamenti di sostegno vitale” e invita di nuovo il Parlamento a legiferare sul fine-vita, di Fabio Cusano
Il TAR Toscana rimanda al Consiglio comunale la decisione se vietare o meno le locazioni brevi turistiche attraverso il piano operativo, ma nel mentre Firenze soccombe alla disneyficazione, di Fabio Cusano